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al Cardinale decano del sacro collegio che la ritiene durante la sua vita.

Per questa legazione i provvedimenti di alta polizia ed il movimento delle truppe dipendono dai ministeri competenti.

§ 22. L’autorità del Cardinale legato non si estende agli affari che appartengono alla giurisdizione ecclesiastica e giudiziaria, salvo il disposto nel § 9.


CAPITOLO III.

Provincie o delegazioni.

§ 23. A ciascuna provincia presiede, dipendentemente dal Cardinale legato, un funzionario nominato dal Santo Padre per mezzo di breve, col titolo di Delegato: la provincia prende il nome di delegazione.

§ 24. II Delegato esercita nella sua provincia l’autorità governativa ed amministrativa.

§ 25. Nell’esercizio della polizia ordinaria è incaricato del discoprimento dei delitti, di raccoglierne le traccie e ricercarne gli autori sino al loro arresto, rimettendo ai giudici o tribunali quelli che sono di loro competenza.

§ 26. Fa pubblicare ed eseguire nella provincia le leggi e le disposizioni superiori.

§ 27. Provvede alla sicurezza, alla salubrità ed al buon regolamento delle prigioni, alla custodia, alla disciplina ed ai bisogni dei detenuti.

§ 28. Riferisce al Cardinal legato lo stato ed i bisogni della provincia, del commercio, dell’industria e dell’agricoltura e suggerisce i necessarii provvedimenti.

§ 29. Esercita la ordinaria tutela nei limiti determinati dalla legge per gli interessi della provincia e dei comuni che ne fanno parte, e l’autorità disciplinare sugli impiegati provinciali o municipali: visita in ogni biennio i comuni stessi per conoscere l’andamento della amministrazione locale, rilevare e correggere i difetti e gli abusi e farne rapporto all’autorità Superiore.

§ 30. Dispone della forza politica stazionata nella provincia per la esecuzione degli ordini superiori; nei casi di vera urgenza dispone pure delle altre forze militari, facendone immediato rapporto al Cardinale legato ed al ministero competente.