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§ 31. Rimane da ultimo nelle attribuzioni dei Delegati tuttocciò che loro appartiene per le leggi e regolamenti in vigore, ove non sia derogato o modificato dalla presente legge.

§ 32. Il Delegato è assistito da un segretario per gli affari di polizia, da un segretario di delegazione coi necessarii subalterni, e da una congregazione governativa composta di quattro consultori, tutti di nomina Sovrana.

§ 33. Uno dei consultori deve essere sempre nativo e possidente del capo-luogo o almeno ivi domiciliato da dieci anni, ed uno egualmente nativo e possidente o domiciliato da un decennio in altro comune della provincia: ambidue della età non minore di anni trenta compiuti, distinti per la buona condotta politica e religiosa, per cognizioni amministrative o legali o per aver sostenuto impieghi governativi o rappresentanze provinciali o municipali.

Gli altri due sono scelti fra i consiglieri provinciali, cessando immediatamente di appartenere al consiglio.

§ 34. La congregazione governativa sotto la presidenza del Delegato si aduna ordinariamente due volte per settimana e straordinariamente ogni volta che al Delegato piaccia di convocarla.

§ 35. Nell’esame o giudizio dei conti preventivi o consuntivi e negli affari che li riguardano ogni consultore ha il voto decisivo, e la deliberazione è costituita dalla pluralità dei voti.

Negli altri affari non indicati espressamente dalla legge il voto dei consultori è meramente consultivo, e la risoluzione spetta al Delegato.

§ 36. Il segretario della delegazione è sempre chiamato a dare il voto consultivo o decisivo nei casi di parità o di mancanza del numero dei consultori necessario per deliberare: il numero dei votanti non può essere minore di tre, compreso il Delegato.

§ 37. La congregazione governativa si rinnova in ogni triennio con la stessa norma ch’è prescritta pel consiglio di legazione nel § 19.

§ 38. Il § 22 su i limiti della autorità del Cardinale legato è applicabile anche al Delegato.

§ 39. Il Delegato per gli affari della sua delegazione corrisponde ordinariamente col Cardinal legato.


CAPITOLO IV.

Disposizioni speciali pel circondario di Roma.

§ 40. Il circondario di Roma è presieduto da un Cardinale nominato per breve da Sua Santità col titolo di presidente.