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§ 41. Il Cardinale presidente esercita nel circondario di Roma le attribuzioni dei Cardinali legati, eccettuate quelle che riguardano la parte politica ed il movimento della forza pubblica; queste sono riservate ai ministeri competenti.

§ 42. Ha un Consiglio per gli affari della presidenza ed un segrotario generale: il consiglio è organizzato come quelii di legazione.

§ 43. La comarca di Roma si amministra da un Prelato scelto pure da Sua Santità per mezzo di un breve col titolo di Delegato: questi esercita le attribuzioni degli altri Delegati, con la sola eccezione contenuta nel § 41 rapporto al Cardinale presidente.

Ha un Consiglio amministrativo organizzato come le congregazioni degli altri Delegati, ed è assistito da un segretario.

§ 44. A ciascuna delle altre provincie comprese nel circondario di Roma presiede un Delegato con l’assistenza di una congregazione governativa o di un segretario in conformità del capitolo precedente.

§ 45. Per tutto il resto si osservano nel circondario di Roma le disposizioni della presente legge in ordine al governo delle provincie ed alla amministrazione provinciale.


CAPITOLO V.

Governi.

§ 46. Nel capo luogo di ciascun Governo risiede un magistrato di nomina Sovrana col titolo di Governatore.

§ 47. Tutti i Governatori hanno eguali attribuzioni nei governi rispettivi, abbenchè appartenenti a classi diverse.

§ 48. I Governatori conservano l’esercizio del potere giudiziario civile e criminale nei limiti determinati dalle leggi, e quello pure delle funzioni di polizia dipendentemente dai Delegati.

§ 49. Cessano le ingerenze ordinarie ed abituali dei Governatori negli affari amministrativi, salvi i casi di speciali commissioni date loro dai Delegati.

§ 50. Nella parte politica è affidato ai Governatori il mantenimento dell’ordine pubblico e della pubblica sanità a forma delle leggi e disposizioni vigenti, non che la superiore ispezione dei pubblici spettacoli, e delle fiere o mercati.

§ 51. È accordata inoltre ai Governatori la giurisdizione per rivedere in grado di ricorso le decisioni delle magistrature municipali relative alla polizia urbana e rurale.