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§ 52. Un particolare regolamento determina i confini delle attribuzioni dei Governatori nelle materie indicate nel § 50, affinchè siano poste in armonia con le facoltà che si concedono ai capi delle magistrature municipali, e stabilisce le norme relative agli affari di cui nel § precedente.
CAPITOLO VI.
Amministrazione provinciale.
§ 53. L’amministrazione provinciale comprende i beni, i diritti, le rendite di qualunque specie e gli interessi attivi e passivi della provincia.
§ 54. Sono principalmente interessi della provincia:
§ 55. L’amministrazione provinciale è regolata da un Consiglio ed esercitata esclusivamente da una commissione amministrativa.
§ 56. La commissione amministrativa e con posta di tre individui nominati dal Consiglio provinciale nella classe dei possidenti eligibili a consiglieri.
La nomina del consiglio è sottoposta alla conferma del Delagato e della sua congregazione con voto decisivo.
I membri della commissione rimangono in officio per un solo biennio: al finire di ciascun biennio sono confermati o rinnovati.
§ 57. Sono addetti alla commissione un segretario-contabile, uno o più ingegneri, un esattore e gli altri impiegati che il Consiglio giu-