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§ 52. Un particolare regolamento determina i confini delle attribuzioni dei Governatori nelle materie indicate nel § 50, affinchè siano poste in armonia con le facoltà che si concedono ai capi delle magistrature municipali, e stabilisce le norme relative agli affari di cui nel § precedente.


CAPITOLO VI.

Amministrazione provinciale.

§ 53. L’amministrazione provinciale comprende i beni, i diritti, le rendite di qualunque specie e gli interessi attivi e passivi della provincia.

§ 54. Sono principalmente interessi della provincia:

1. le strade provinciali e la loro manutenzione;
2. I locali per la residenza dell’autorità governativa e giudiziaria, per gli uffizi del censo e per le caserme della forza politica, i mobili per questi locali e per quelli che servono all'abitazione del Delegato ed alla sua segreteria;
3. la quota delle spese di eguale natura pei locali delle legazioni, dei tribunali di appello e degli uffizi rispettivi: tali spese sono ripartite tra le provincie della Legazione;
4. il mantenimento degli ospedali ed altri pubblici stabilimenti che sono in tutto o in parte a carico della provincia, salva l’autorità degli ordinarii;
5. quelle parti di pubblico servizio che la provincia deve sostenere in conformità della legge;
6. la regolarità della esigenza ed il riparto proporzionato delle imposte, onde erogarle nelle spese ordinarie ed in quelle che possono essere reclamate dal bisogno o dal vantaggio della provincia.

§ 55. L’amministrazione provinciale è regolata da un Consiglio ed esercitata esclusivamente da una commissione amministrativa.

§ 56. La commissione amministrativa e con posta di tre individui nominati dal Consiglio provinciale nella classe dei possidenti eligibili a consiglieri.

La nomina del consiglio è sottoposta alla conferma del Delagato e della sua congregazione con voto decisivo.

I membri della commissione rimangono in officio per un solo biennio: al finire di ciascun biennio sono confermati o rinnovati.

§ 57. Sono addetti alla commissione un segretario-contabile, uno o più ingegneri, un esattore e gli altri impiegati che il Consiglio giu-