Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/45

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dicherà necessarii: questi sono nominati, confermati od esclusi dal Consiglio stesso in ogni biennio.

§ 58. La commissione presi i concerti necessarii con l’ingegnere quanto ai lavori pubblici, presenta al consiglio il conto preventivo degli introiti e delle spese annuali: presenta pure il consuntivo annuale della sua gestione.

§ 59. Il preventivo è diviso in due parti: l’una per le spese ordinarie, quelle cioè l’inquisito della amministrazione provinciale e la esecuzione dei contratti già approvati rendono indispensabili; l’altra per le spese nuove e straordinarie, quelle cioè che si riferiscono a lavori nuovi proposti alla approvazione del Consiglio.

§ 60. La commissione non può fare alcuna spesa, se non pei titoli ed entro i limiti del preventivo approvato: i mandati debbono essere sottoscritti da due membri della commissione e dal segretario-contabile, ed enunciare il titolo del preventivo a cui la spesa si riferisce.

È vietato all’esattore provinciale sotto la sua più stretta responsabilità di pagare mandati che non siano rivestiti delle forme prescrite.

§ 61. Nei casi di assoluta urgenza può la commissione deliberare la spesa occorrente: ma non può farla eseguire se non viene approvata dal Delegato e sua congregazione con voto decisivo.

Il mandato che si rilascia in questi casi esprime l’urgenza, la deliberazione e l’approvazione della spesa.

§ 62. I mezzi per far fronte alle spese sono le rendite proprie della provincia, e le imposte deliberate dal Consiglio provinciale.

§ 63. La commissione rappresenta la provincia nelle liti attive e passive e nelle stipulazioni dei contratti: non può introdurre alcuna lite nè innanzi i magistrati giudiziarii nè innanzi quelli del contenzioso amministrativo, se non venga autorizzata dal consiglio provinciale, e nei casi di urgenza, dal Delegato col voto decisivo della sua congregazione; eseguisce le deliberazioni del Consiglio quando siano legalmente approvate.

§ 64. I membri della commissione amministrativa sono individualmente e solidalmente responsabili della amministrazione provinciale.

§ 65. Il Consiglio provinciale è composto di tanti consiglieri, quanti sono i Governi della provincia.

§ 66. I consiglieri sono nominati da Sua Santità sulle proposte dei consigli municipali: a questo effetto ogni consiglio dei diversi comuni che compongono ciascun Governo presenta una terna al Delegato.

Per Benevento, e per le provincie che hanno meno di tre Governi il numero de’ consiglieri non può essere mai minore di quattro.