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§ 67. I candidati descritti nella terna debbono essere nati o domiciliati nella provincia da un decennio; avere la età di anni 30 compiuti, il pieno e libero esercizio dei diritti civili, le cognizioni necessarie al disimpegno dell’officio ed il requisito della buona condotta politica e religiosa.

§ 68. Debbono inoltre essere tratti dalle seguenti classi:

1. delle persone più distinte per nobiltà o possidenza nella provincia che abbiano in fondi rustici od urbani un valore per lo meno di scudi seimila;
2. di proprietarii di stabilimenti d’industria o di primarii commercianti, che posseggano un valore almeno di mille scudi in fondi rustici ed urbani;
3. di persone distinte per sostenute cariche amministrative, di professori di scienze o arti liberali che abbiano in fondi rustici od urbani un valore almeno di scudi cinquecento.

Il valore dei fondi si desume dall’estimo censuario.

§ 69. Sono esclusi dalla candidatura i membri della commissione amministrativa durante il loro esercizio, o se dopo il biennio non abbiano reso il conto della gestione ed ottenuta la sentenza assolutoria, i debitori della provincia, gli appaltatori, e tutti coloro che abbiano contratti, conti da rendere o qualunque interesse con l’amministrazione provinciale, quelli infine che la legge esclude dagli officii civili.

§ 70. Non possono sedere in uno stesso Consiglio gli ascendenti e i discendenti, e due o più fratelli od altri parenti che vivano in perfetta communione.

§ 71. Il Delegato, appena ricevute le terne dei Consigli municipali le trasmette al Cardinale legato che le sottopone col proprio avviso all’autorità Sovrana per la nomina dei consiglieri.

§ 72. I membri del Consiglio provinciale si rinnovano per la terza parte in ogni biennio, cosicchè in ogni sessennio siano rinnovati per intiero.

Nei primi due bienni si rinnovano con la estrazione a sorte: quindi per turno di anzianità.

§ 73. Le funzioni di Consigliere provinciale sono meramente gratuite.

§ 74. Il Consiglio si riunisce una volta l’anno sotto la presidenza e previa la convocazione del Delegato: la sessione non può durare per un tempo maggiore di venti giorni.

La convocazione si fa con lettera d’ufficio diretta ai singoli membri dieci giorni almeno prima di quello che sarà stabilito per l'adunanza.