Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/47

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Si può riunire straordinariamente per ordine o con permesso Sovrano.

§ 75. La riunione del Consiglio non è legale se non vi siedono due terzi dei consiglieri disponibili: non sono disponibili nè gli assenti, nè coloro che siano legittimamente impediti.

§ 76. Le sedute si tengono a porte chiuse: le risoluzioni si prendono a pluralità di voti e per iscrutinio segreto.

§ 77. Nella prima seduta il consiglio nomina nel suo seno un segretario ed un sotto-segretario.

Determina il numero, le attribuzioni, i soldi e la disciplina degli impiegati presso la commissione amministrativa e procede alla loro nomina.

§ 78. Coerentemente ai §§ 6 e segg. della legge sulla Consulta di Stato per le finanze, ove occorra di presentare a Sua Santità la lista dei candidati per la nomina di un consultore, il Consiglio prima di ogni altra operazione forma la nota dei quattro individui aventi i requisiti prescritti dalla suddetta legge.

Tale nota è rimessa immediatamente al Cardinale legato col mezzo del Delegato: il Cardinale, qualora vi siano inclusi individui che non ahbiano i necessarii requisiti, la ritorna al Consiglio affinchè la riformi, se ancora sia radunato, ovvero la sottopone a Sua Santità colle sue osservazioni a forma del § 12 della citata legge.

§. 79. Gli altri affari da trattarsi e deliberarsi nel Consiglio sono in generale tutti quelli che riguardano o possono riguardare gli oggetti della amministrazione interna della provincia indicati nel § 53, e principalmente il conto preventivo ed il conto consuntivo.

§ 80. In ordine al conto preventivo il Consiglio discute, ciascuno separatamente, gli articoli dei quali è composto: delibera sulle nuove intraprese di strade, ponti od altra opera pubblica necessaria o vantaggiosa alla provincia e se debbano essere condotte per appalto o per economia, nel quale secondo caso delega uno o più Consiglieri a prenderne cura; sulla convenienza di aggiungere o di togliere alcuna strada dal novero delle provinciali; sui consorzi stradali e sul modo di regolarli; sulla statistica della provincia attenendosi alle norme preseritte dal ministero; sui reclami delle magistrature municipali in ciò che concerne i loro interessi con la provincia; e finalmente sulla somma che dovrà contribuirsi dai Comuni della provincia col mezzo delle imposte autorizzate dalle leggi in vigore.

§ 81. Le norme della contribuenza dei singoli Comuni alle spese tanto ordinarie quanto straordinarie sono deliberate dal Consiglio con una giusta graduazione, avuto riguardo alla utilità rispettiva.