Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/48

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Le spese necessarie per nuovi pubblici stabilimenti provinciali si attribuiscono dal Consiglio in una quota maggiore a quel Comune in cui sono istituiti.

§ 82. Il riparto delle contribuzioni imposte su i fondi rustici od urbani si eseguisce dai cancellieri del censo: quello delle altre contribuzioni si commette alle magistrature municipali.

§ 83. Rispetto al conto consuntivo, il Consiglio nomina nel suo seno un’apposita commissione per esaminarne gli articoli coi loro allegati: sul rapporto di questa commissione il Consiglio intero ne pronunzia il sindacato.

Il giudizio definitivo ed esecutivo sul conto appartiene al Delegato ed alla sua congregazione, salvo il disposto del § 13.

§ 84. È tenuto inoltre il Consiglio di rispondere col suo parere alle interpellazioni che potesse ricevere dal Cardinale legato nell’interesse della provincia.

§ 85. Il Consiglio non può deliberare che sugli affari contemplati nei §§ precedenti.

Nondimeno è autorizzato a proporre in via di semplice petizione da umiliarsi a Sua Santità, e sempre nel solo interesse della provincia, tuttocciò che reputa opportuno per incoraggiare e migliorare l’agricoltura, il commercio, l’industria, le arti e i mestieri, per la conservazione dei boschi, per prevenire le malattie derivanti dalla insalubrità dell’aria e del suolo, per provvedere al sano nutrimento della classe agricola, alla educazione ed al lavoro della classe indigente.

§ 86. Gli atti del Consiglio che non siano limitati ai soli oggetti d'interesse della provincia o siano deliberati in una adunanza non legale a termini del § 74, ovvero eccedano le facoltà che gli vengono attribuite dalla presente legge, sono nulli di pieno diritto o di niun valore.

§ 87. È vietato al Consiglio di porsi in corrispondenza con altri Consigli provinciali.

Se nondimeno si tratti di lavori pubblici di comune interesse o di misure utili all’agricoltura od al commercio che richieggono il concorso delle provincie finitime facienti parte della legazione, la corrispondenza può aver luogo per mezzo del Delegato.

Se alcuna speciale circostanza richiedesse il concorso delle provincie di altra legazione; può aver luogo la corrispondenza per mezzo del Cardinale legato.

§ 88. È vietato pure al Consiglio di pubblicare notificazioni, ordini, proclami od altro atto di eguale natura, qualunque ne sia lo scopo.