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Sono eccettuate le ordinarie pubblicazioni di avvisi pei bisogni dell’amministrazione che si fanno dalla commissione amministrativa, sempre sotto la responsabilità individuale e solidale dei membri che la compongono.

§ 89. Ogni deliberazione presa dai consiglieri riuniti in una forma illegittima è nulla di pieno diritto: i consiglieri che vi hanno partecipato soggiacciono alle disposizioni delle leggi contro gli assembramenti illegali.

§ 90. La disciplina delle adunanze consiliari appartiene al Delegato o a chi presiede in sua vece: egli è anche in facoltà di sospendere la sessione, dandone parte al Cardinale legato per le ulteriori provvidenze.

§ 91. È riservato a Sua Santità di sciogliere intieramente il Consiglio, ordinando la nuova elezione dei consiglieri.

§ 92. Se un Consigliere non interviene a due sessioni consecutive senza allegare una giusta causa o legittimo impedimento, il Delegato col parere della sua congregazione ne fa rapporto al Cardinale legato, il quale dopo aver sentito il consiglio di legazione può dichiararlo dimissionario ed implorare da Sua Santità la scelta di un nuovo consigliere.

La scelta in questo caso, come in quelli di morte o destituzione, può essere fatta tra gli altri individui descritti nelle liste presentate dai consigli municipali.

§ 93. Avvenendo che il consiglio non si adunasse o non potesse adunarsi legalmente, ovvero, abbenchè legalmente adunato, rifiutasse di deliberare sul conto preventivo e sulla contribuenza dei Comuni, in tale caso il conto stesso quanto alle spese ordinarie e la contribuenza dei Comuni, dovranno deliberarsi dal Delegato col voto decisivo della sua congregazione.

§ 94. Gli atti della sessione del Consiglio sottoscritti dai membri che lo compongono sono rimessi alla Delegazione.

Il Delegato con la sua congregazione esamina e discute tuttocciò che venne deliberato o proposto dal Consiglio tanto in ordine alla validità, quanto in ordine al merito, e sottopone il motivato parere, unitamente agli atti al giudizio del Cardinale legato.

§ 95. A forma del § 12 della presente legge il Cardinale legato unitamente al suo consiglio decide sull'approvazione definitiva degli atti, eccettuati quelli che a termini del § seguente debbono essere approvati da Sua Santità, e li rimette al Delegato col suo decreto, perchè li faccia eseguire.