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§ 96. È riservata a Sua Santità sul rapporto del Cardinale legato e del Consiglio dei ministri l’approvazione:
1. delle spese concernenti opere pubbliche provinciali che abbiano stretta connessione con le opere pubbliche dello Stato;
2. dei contratti coi quali si alienano volontariamente fondi rustici od urbani di un valore eccedente gli scudi cinquemila;
3. dei debiti da contrarsi per una somma egualmente maggiore dei cinquemila scudi.
§ 97. Tosto che il Santo Padre avrà emanata la sua decisione intorno agli atti di cui nel § precedente, il Cardinale legato li ritorna al Delegato con l’incarico di farli eseguire nelle forme prescritte dalla legge.
§ 98. È derogato alle vigenti disposizioni relative all’amministrazione provinciale in quanto siano contrarie alla presente legge.
Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 22 novembre 1850.
G. Card. ANTONELLI