Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/51

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EDITTO

Giacomo, della Santa Romana Chiesa, Cardinale Antonelli, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Pro-Segretario di Stato ec.

La SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE, inerendo all'articolo 4. del suo Moto-proprio 12 settembre 1849, ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel sovrano Suo Nome pubblichiamo la seguente legge sui Comuni.


CAPITOLO I.

Classificazione dei Comuni.

§ 1. I Comuni si dividono in cinque classi:

1. di quelli che hanno una popolazione maggiore di ventimila abitanti;
2. di quelli che hanno una popolazione maggiore di diecimila, e non eccedente i ventimila;
3. di quelli che hanno una popolazione maggiore di cinquemila, e non superiore ai diecimila;
4. di quelli che hanno una popolazione superiore ai mille, e non eccedente i cinquemila.