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EDITTO
Giacomo, della Santa Romana Chiesa, Cardinale Antonelli, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Pro-Segretario di Stato ec.
La SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE, inerendo all'articolo 4. del suo Moto-proprio 12 settembre 1849, ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel sovrano Suo Nome pubblichiamo la seguente legge sui Comuni.
CAPITOLO I.
Classificazione dei Comuni.
§ 1. I Comuni si dividono in cinque classi:
1. di quelli che hanno una popolazione maggiore di ventimila abitanti;
2. di quelli che hanno una popolazione maggiore di diecimila, e non eccedente i ventimila;
3. di quelli che hanno una popolazione maggiore di cinquemila, e non superiore ai diecimila;
4. di quelli che hanno una popolazione superiore ai mille, e non eccedente i cinquemila.