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5. di quelli che hanno una popolazione non maggiore di mille abitanti.

§ 2. I luoghi aggregati si ritengono come frazioni di un solo ed individuo comune: gli appodiati conservano la propria esistenza, abbenchè dipendenti dal comune principale.


CAPITOLO II.

Rappresentanze municipali.

§ 3. Ogni Comune è rappresentato da un consiglio e da una magistratura municipale.

§ 4. Il consiglio è composto,

di trentasei individui nei comuni di prima classe;
di trenta in quelli di seconda;
di ventiquattro in quelli di terza;
di sedici in quelli di quarta;
di dieci in quelli di quinta.

§ 5. Un numero di consiglieri stabilito in proporzione delle diverse classi dei comuni è destinato alla magistratura.

§ 6. La magistratura è composta,

di un capo e di otto magistrati nei comuni di prima classe;
di un capo e di sei magistrati nei comuni di seconda e di terza classe;
di un capo e di quattro magistrati nei comuni di queste classe;
di un capo e di due magistrati nei comuni di quinta classe.

§ 7. Il solo capo della magistratura può essere scelto anche fuori del consiglio; qualora sia scelto fra i consiglieri, il di lui posto viene rimpiazzato.

Questi nelle città si distingue col nome di gonfaloniere, negli altri luoghi si chiama priore.

I membri della magistratura si chiamano anziani.

Sono eccettuate le città di Roma e di Bologna, come al § 9.

§ 8. Un sindaco e due aggiunti rappresentano gli appodiati.

§ 9. I capi delle magistrature di Roma e di Bologna portano il nome di senatori; i magistrati portano quello di conservatori.

§ 40. Fanno parte di ogni Consiglio con voto due deputati ecclesiastici nominati dall'Ordinario che rappresentano il clero secolare e regolare ed i luoghi pii.

Vi sarà un solo deputato ecclesiastico nei consigli dei comuni di quarta e di quinta classe.