Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
— 45 — |
§ 2. I luoghi aggregati si ritengono come frazioni di un solo ed individuo comune: gli appodiati conservano la propria esistenza, abbenchè dipendenti dal comune principale.
CAPITOLO II.
Rappresentanze municipali.
§ 3. Ogni Comune è rappresentato da un consiglio e da una magistratura municipale.
§ 4. Il consiglio è composto,
§ 5. Un numero di consiglieri stabilito in proporzione delle diverse classi dei comuni è destinato alla magistratura.
§ 6. La magistratura è composta,
§ 7. Il solo capo della magistratura può essere scelto anche fuori del consiglio; qualora sia scelto fra i consiglieri, il di lui posto viene rimpiazzato.
Questi nelle città si distingue col nome di gonfaloniere, negli altri luoghi si chiama priore.
I membri della magistratura si chiamano anziani.
Sono eccettuate le città di Roma e di Bologna, come al § 9.
§ 8. Un sindaco e due aggiunti rappresentano gli appodiati.
§ 9. I capi delle magistrature di Roma e di Bologna portano il nome di senatori; i magistrati portano quello di conservatori.
§ 40. Fanno parte di ogni Consiglio con voto due deputati ecclesiastici nominati dall'Ordinario che rappresentano il clero secolare e regolare ed i luoghi pii.
Vi sarà un solo deputato ecclesiastico nei consigli dei comuni di quarta e di quinta classe.