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§ 11. I capi delle magistrature ed i sindaci si rinnovano al finire di ciascun triennio.

Si rinnovano in ogni triennio per metà i consiglieri ed i magistrati: la prima volta col mezzo della estrazione a sorte, quindi per turno di anzianità.

Uno dei due deputati ecclesiastici, e l’unico deputato nei consigli di quarta e di quinta classe, come pure uno dei due aggiunti negli appodiati, si rinnovano nello stesso modo in ogni triennio.

§ 12. Le funzioni dei consiglieri, del capo e dei membri della magistratura, del sindaco e degli aggiunti sono totalmente gratuite.


CAPITOLO III.

Attribuzioni del consiglio e della magistratura.

§ 13. Il Consiglio delibera sugli interessi del Comune: la parte amministrativa ed esecutiva è affidata alla magistratura.

§ 14. Sono interessi Comunali:

1. la elezione dei magistrati e dei consiglieri del Comune e della provincia;
2. la nomina degli impiegati necessarii al servizio Comunale;
3. la conservazione e miglioramento delle proprietà, delle rendite e dei diritti siano Comunali, siano civici ed il modo di goderne;
4. gli acquisti, le alienazioni, le liti, le transazioni;
5. le scuole di pubblico insegnamento, e gli stabilimenti pubblici che sono a carico del Comune;
6. le opere di pubblica utilità;
7. il mantenimento e la nettezza delle strade interne e Comunali, dei ponti, acquedotti, fontane, edifizi e passeggi pubblici, spiazzi per fiere e mercati e la illuminazione notturna;
8. la esattezza dei pesi e misure, l’annona municipale, le provvidenze sanitarie, specialmente sulla salubrità dei comestibili e sui mezzi onde siano rimosse le cause della pubblica infezione;
9. il miglioramento del commercio, della industria e della agricoltura;
10. la qualità, la misura ed il riparto delle imposte per sostenere le spese, ed il modo migliore e più facile di percezione;
11. e generalmente tuttocciò che riguarda i vantaggi, i bisogni, gli obblighi dei comuni ed il ben essere degli abitanti.

§ 15. Gli oggetti principali delle deliberazioni del Consiglio sono