Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/55

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la gestione, farli affiggere e tenere affissi nella segreteria per lo spazio almeno di quindici giorni, onde ricevere le osservazioni sulle singole partite dei medesimi, e presentare gli uni e le altre all'esame del consiglio;

di formare le liste degli elettori per la nomina dei consiglieri in conformità del capitolo VII della presente legge; e di fare sotto la individuale e solidale responsabilità del capo e di coloro che la compongono gli atti di ordinaria amministrazione del municipio.

§ 21. È attribuita alla magistratura la giurisdizione per giudicare sulle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

§ 22. Appartiene al capo della magistratura,

di convocare le adunanze del consiglio e di esercitarvi l’officio di presidente;
di presiedere a tutte le deputazioni municipali o di delegarne la presidenza ad uno dei magistrati;
di rappresentare in giudizio il Comune tanto attivamente che passivamente;
di rappresentare la magistratura nella corrispondenza d'uffizio, ed in questa rappresentanza far conoscere al Delegato co’ suoi rapporti lo stato ed i bisogni del Comune, degli abitanti, degli stabilimenti comunali e quanto possa influire nel miglioramento della loro condizione;
di sopraintendere alla polizia urbana e rurale, e prendere a questo effetto le misure che saranno necessarie;
e di procedere come giudice economico in ordine ai danni dati ed ai crediti di tenui somme in conformità della legge, anche col mezzo di un Assessore nominato dal consiglio.

§ 23. Uno speciale regolamento determina le attribuzioni del capo della magistratura relativamente alla polizia ed il modo di esercitare la giurisdizione attribuita alla magistratura intiera dal § 21.

Sarà inoltre provveduto, in quanto occorra con ispeciali disposizioni ai giudizi economici di cui nel § precedente.

§ 24. Nei casi di mancanza, assenza o legittimo impedimento del capo della magistratura ne fa le veci il primo fra i membri che la compongono.

§ 25. Il sindaco degli appodiati, o in sua vece il primo aggiunto nei casi preveduti dal § precedente, interviene al consiglio del Comune principale e presenta al medesimo il conto preventivo ed il conto consuntivo, affinchè il primo venga approvato, ed il secondo sottoposto alla sindicazione.

Sotto la dipendenza del capo della magistratura del Comune prinripale fa eseguire le deliberazioni del consiglio e gli ordini superiori.