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CAPITOLO IV.
Rendite del Comune.
§ 26. Le rendite ordinarie del Comune da assegnarsi per far fronte alle spese del preventivo sono:
§ 27. Quando le rendite ordinarie del Comune non siano bastanti per le spese necessarie, il consiglio è autorizzato a supplirvi mediante le imposizioni.
§ 28. Le imposizioni permesse sono le seguenti:
§ 29. Il consiglio nel deliberare le imposizioni osserva l’ordine graduale designato nel § precedente, passando dall’una all’altra dopo averne conosciuta la insufficienza, e sempre in via di supplemento.
CAPITOLO V.
Tutela governativa de’ Comuni.
§ 30. L'autorità del governo provvede alle nomine dei capi e dei membri delle magistrature, alla osservanza delle norme opportune per la elezione dei consiglieri, alla regolarità degli atti e della gestione, ed ai bisogni straordinarii dei Comuni.
§ 31. I capi delle magistrature delle città sono nominati dal Santo Padre: i magistrati, i sindaci e gli aggiunti dal Delegato: tutti sulle terne proposte dai consigli.
§ 32. È riservato a Sua Santità l’autorizzare le alienazioni dei