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CAPITOLO IV.

Rendite del Comune.

§ 26. Le rendite ordinarie del Comune da assegnarsi per far fronte alle spese del preventivo sono:

1. il prodotto dei beni e diritti comunali;
2. il ritratto delle multe per le contravvenzioni di polizia rurale ed urbana;
3. gli affitti dei teatri ed altri luoghi di pubblici spettacoli e quello pure degli spiazzi per le fiere e mercati;
4. gli affitti di pesche, caccie, passi di barche, danni dati e depositeria de’ pegni;
5. i diritti sui pesi e misure.

§ 27. Quando le rendite ordinarie del Comune non siano bastanti per le spese necessarie, il consiglio è autorizzato a supplirvi mediante le imposizioni.

§ 28. Le imposizioni permesse sono le seguenti:

1. i dazi di consumo.
2. la tassa sul bestiame;
3. la tassa personale;
4. una sovraimposta sul censimento rustico ed urbano;
5. le altre tasse che saranno deliberate dal consiglio.

§ 29. Il consiglio nel deliberare le imposizioni osserva l’ordine graduale designato nel § precedente, passando dall’una all’altra dopo averne conosciuta la insufficienza, e sempre in via di supplemento.


CAPITOLO V.

Tutela governativa de’ Comuni.

§ 30. L'autorità del governo provvede alle nomine dei capi e dei membri delle magistrature, alla osservanza delle norme opportune per la elezione dei consiglieri, alla regolarità degli atti e della gestione, ed ai bisogni straordinarii dei Comuni.

§ 31. I capi delle magistrature delle città sono nominati dal Santo Padre: i magistrati, i sindaci e gli aggiunti dal Delegato: tutti sulle terne proposte dai consigli.

§ 32. È riservato a Sua Santità l’autorizzare le alienazioni dei