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beni o i debiti da contrarsi, le une e gli altri quando eccedano la summa di scudi cinquemila.

§ 33. Le alienazioni ed i debiti per somme non eccedenti scudi cinquemila sono autorizzate dal Cardinale legato, previa cognizione di causa e col voto decisivo del suo consiglio di legazione.

Le imposizioni di cui nel § 28 num. 4 e 5 debbono essere egualmente sottoposte all'approvazione del Cardinale legato.

§ 34. Le deliberazioni dei consigli sui conti preventivi e le sentenze sindicatorie sui consuntivi non si ritengono come definitive ed eseguibili sinchè le une e le altre non siano sanzionate, previa la discussione delle singole partite, col giudizio del Delegato e col voto decisivo della sua congregazione.

§ 35. Neppure si ritengono come definitive ed eseguibili le deliberazioni dei consigli intorno a spese straordinarie od urgenti non contemplate nel preventivo, fintantochè i titoli di tali spese non siano ammessi dal Delegato col voto decisivo della sua congregazione ed assegnate le somme corrispondenti.

§ 36. I Comuni non possono stare in giudizio come attori nè innanzi i magistrati giudiziarii, nè innanzi quelli del contenzioso amministrativo, se la risoluzione del consiglio che li autorizza non è sanzionata dal Delegato col voto egualmente decisivo della sua congregazione.

§ 37. Per la nomina, esclusione o conferma dei maestri Comunali, continueranno ad osservarsi le disposizioni della bolla della s. m. di Leone XII che incomincia «Quod divina sapientia».

§ 38. Le altre deliberazioni del consiglio si ritengono come valide ed eseguibili se il Delegato non ne pronunzia l’annullamento per mancanza di forma, ovvero per contravvenzione alle leggi nel termine di quindici giorni da quello in cui dal gonfaloniere o priore gli sono trasmesse per uffizio.

§ 39. È vietato al capo ed ai membri della magistratura di convertire in altro uso le somme destinate ai diversi titoli del preventivo senza averne ottenuta espressamente la facoltà del Delegato col voto decisivo della sua congregazione.

§ 40. Gli altri atti dei capi e dei membri delle magistrature concernenti l’interna amministrazione del Comune non sono sottoposti alla approvazione superiore: i membri ed i capi ne sono individualmente e solidalmente responsabili.

§ 41. L’approvazione Sovrana e quella del Cardinale legato negli atti che ne abbisognano si domanda per mezzo del Delegato che trasmette gli atti col suo rapporto sulla giustizia dei motivi allegati per ottenerla.