Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/58

Da Wikisource.

— 51 —


§ 42. Il Delegato a seconda delle speciali circostanze è in facoltà di ordinare che il consiglio sia presieduto da un consultore della sua congregazione, ovvero dal governatore locale.

§ 43. Occorrendo al capo della magistratura per l’esercizio delle sue funzioni l’uso della forza pubblica, egli ne farà richiesta all’autorità governativa.


CAPITOLO VI.

Adunanza e disciplina dei consigli e delle magistrature.

§ 44. Il consiglio è convocato dal capo della magistratura: egli sei giorni prima di quello stabilito per l’adunanza comunica al Delegato l’atto di convocazione ove sono enunciati distintamente, oltre il giorno e l’ora della medesima, anche gli oggetti da trattarsi: questo atto deve inoltre notificarsi ai singoli consiglieri ed ai singoli membri della magistratura tre giorni prima di quello indicato: mancando tale communicazione e notifica con le prescritte indicazioni, l’adunanza si ritiene come non avvenuta.

§ 45. L ’adunanza non può deliberare se non vi è presente la metà dei membri che compongono attualmente il consiglio intiero, compresi gli esercenti la magistratura, come ai §§ 4, 5, 6, oltre il capo della medesima, o altro soggetto che presieda l’adunanza stessa in sua vece.

§ 46. Gli oggetti indicati dall’atto di convocazione si propongono dal segretario e si discutono singolarmente dopo intesi gli arringatori secondo l’uso attuale.

Il consiglio delibera a porte chiuse e per iscrutinio segreto: la maggiorità dei voti, costituisce la deliberazione: nel caso di parità si torna a discutere e deliberare nell’adunanza successiva.

Se nasce ulteriore parità, l’affare si devolve al Delegato ed alla sua congregazione con voto decisivo.

§ 47. Il segretario del Comune assiste alle adunanze e redige i processi verbali degli atti e delle deliberazioni.

Gli atti e i processi verbali sono sottoscritti da sei membri della adunanza consiliare nei Comuni di prima classe; da quattro nei Comuni di seconda e di terza, e da tre in quelli delle altre classi, estratti a sorte all’apertura di ciascuna adunanza, e sempre dal presidente e dal segretario.

§ 48. I membri del consiglio e della magistratura che senza causa legittima non intervengono alle adunanze dell’uno o dell’altra sono