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soggetti alla multa di scudi due nei Comuni di prima e di seconda classe, e di uno scudo negli altri Comuni.

Il giudizio sulla causa legittima e sulle multe appartiene inappellabilmente alla magistratura.

§ 49. Se la mancanza del numero è tale che in conformità del § 45 impedisce di deliberare, il capo della magistratura procede ad una seconda convocazione; e se anche questa riesce inutile, il segretario registra nel suo processo verbale il parere dei membri presenti intorno ai singoli oggetti da discutersi nella adunanza: il processo verbale sottoscritto dal capo della magistratura e dal segretario si trasmette al Delegato, affinchè col voto decisivo de’ suoi consultori deliberi sui medesimi oggetti ovvero ordini una nuova convocazione.

Ha luogo la stessa norma se i membri non si riuniscono, o non diano alcun parere.

Rimarranno ferme in ogni caso le multe di cui nel § precedente.

§ 50. Qualora il consiglio ricusi di votare il conto delle spese e le tasse corrispondenti, supplisce il Delegato col voto decisivo della sua congregazione ai bisogni ordinarii del Comune.

§ 51. Le deliberazioni relative ad oggetti estranei alle attribuzioni del consiglio o non comprese nell'atto d'intimo od emanate in una adunanza illegale sono nulle di pieno diritto, salvo il disposto nel § 49.

§ 52. I consigli municipali non possono corrispondere fra di loro, nè pubblicare notificazioni, proclami o indirizzi, qualunque ne sia lo scopo.

Alle sole magistrature è permessa la corrispondenza per affari d’interna amministrazione, come alle sole magistrature è permessa la pubblicazione di semplici inviti od avvisi per atti meramente amministrativi.

§ 53. I membri della magistratura si adunano periodicamente nei giorni stabiliti sotto la presidenza del capo per deliberare in ciò che riguarda l’amministrazione interna: le riunioni sono legali se interviene, oltre il capo della magistratura, la metà dei membri che la compongono: avvenendo la parità, si astiene l’ultimo magistrato.

Ove nelle adunanze del consiglio e della magistratura si tratti di affari di parenti, non hanno voto quei membri che non sono eligibili simultaneamente, a forma del § 78.

§ 54. Il Delegato, a norma dei casi e delle circostanze può ammonire e sospendere per tempo determinato i consiglieri, i magistrati, il sindaco, gli aggiunti ed anche il capo della magistratura: nei casi di contravvenzione ai §§ 51 e 52 della presente legge può inoltre sospendere le adunanze del consiglio.