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Farà immediato rapporto al Cardinale legato di queste ordinanze disciplinari.

§ 55. E riservata al Cardinale legato la facoltà di destituire i membri della magistratura, il sindaco, gli aggiunti, i consiglieri; di sciogliere intieramente il consiglio ed ordinarne la rinnovazione, dandone avviso all’autorità superiore.

§ 56. La destituzione del capo della magistratura è riservata a Sua Santità.


CAPITOLO VII.

Elezione dei consiglieri.

§ 57. I consiglieri municipali sono eletti da un collegio di elettori appositamente istituito in ogni Comune.

§ 58. Il numero degli elettori è uguale al sestupio del numero degli individui che compongono ciascun consiglio, avuto riguardo alle classi rispettive come al § 4.

§ 59. Gli elettori sono di tre classi:

1. dei maggiori estimati nei libri censuarii del Comune come possidenti di fondi rustici od urbani;
2. dei possessori di capitali impiegati nelle intraprese di agricoltura, arti e commercio, i grandi affittuarii, gli esercenti in capo un arte o manifattura;
3. dei professori di scienze od arti liberali domiciliati nel Comune.

§ 60. Due terzi degli elettori saranno tratti dagli individui appartenenti alla prima classe, il resto da quelli che appartengono alla seconda ed alla terza.

Fra gli individui di queste due classi saranno preferiti coloro che si trovano più imposti nei ruoli delle contribuzioni municipali.

§ 61. Debbono gli elettori aver compiuta la età di anni 25, avere l’esercizio libero e pieno dei diritti civili, il requisito della buona condotta politica e religiosa, e ritenere casa aperta nel Comune.

§ 62. I capi o rappresentanti delle corporazioni, stabilimenti e società che hanno i requisiti di cui nel § 59 num. 1 e 2 possono essere noverati fra gli elettori, ma con un solo voto, o nella propria rappresentanza, o in quella del corpo morale.

§ 63. Non possono essere elettori:

i debitori del Comune e le loro sicurtà;
gli impiegati o salariati Comunali;