Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/61

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coloro che hanno liti pendenti col Comune o che hanno esercitato amministrazioni comunali senza averne reso conto e pagato il residuo;
i figli di famiglia e tutti quelli che non hanno la libera amministrazione dei proprii beni;
i condannati o processati per delitti che importino la galera e l’opera pubblica o pene anche inferiori in virtù degli articoli 94, 95, 113, 115, 151, 136, 157, 161, 165, 175, 194, 270, 336, 357, 358, dell’editto penale.

§ 64. Il capo ed i membri delle rispettive magistrature presso gli ordini dei Delegati formano le liste degli elettori uniformandosi alle norme stabilite superiormente.

§ 65. La lista degli elettori è divisa in due parti: nella prima sono notati gli elettori della classe dei possidenti: la seconda comprende gli elettori delle altre classi.

§ 66. Il valore della possidenza viene desunto esclusivamente dai catastini e dalle ultime variazioni registrate nei libri di trasporto di ciascuna cancelleria censuaria.

§ 67. I capitali e gli altri requisiti di cui nel § 59 num. 2 e 3 sino a nuova disposizione si desumono,

1. dai documenti pubblici;
2. dai ruoli dei contribuenti alle tasse municipali;
3. da fondate notizie che possano aversi dal capo e dai membri della magistratura;
4. dalla pubblica notorietà.

§ 68. I cancellieri del censo, i preposti del registro, i conservatori delle ipoteche, i notari, i presidenti delle camere di commercio e gli altri pubblici funzionarii sono tenuti a fornire in voce od in iscritto quelle notizie e quei documenti che saranno loro richiesti.

§ 69. Le liste formate dalle magistrature unitamente agli atti relativi si trasmettono al Delegato: questi, intesa la sua congregazione, le rettifica e le rimette alle stesse magistrature affinchè siano pubblicate mediante affissione alle porte della residenza municipale ove debbono rimanere per lo spazio di quindici giorni.

Durante tale spazio è permesso agli interessati di interporre i loro reclami nella segreteria del Comune, perchè le liste vengano emendate.

§ 70. Il reclamo deve essere scritto dal segretario in apposito registro, deve contenere i motivi comprovati, ove occorra, da documenti, ed essere sottoscritto dal reclamante.

§ 71. La magistratura assume le indagini necessarie per verifica-