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§ 64. Il capo ed i membri delle rispettive magistrature presso gli ordini dei Delegati formano le liste degli elettori uniformandosi alle norme stabilite superiormente.
§ 65. La lista degli elettori è divisa in due parti: nella prima sono notati gli elettori della classe dei possidenti: la seconda comprende gli elettori delle altre classi.
§ 66. Il valore della possidenza viene desunto esclusivamente dai catastini e dalle ultime variazioni registrate nei libri di trasporto di ciascuna cancelleria censuaria.
§ 67. I capitali e gli altri requisiti di cui nel § 59 num. 2 e 3 sino a nuova disposizione si desumono,
§ 68. I cancellieri del censo, i preposti del registro, i conservatori delle ipoteche, i notari, i presidenti delle camere di commercio e gli altri pubblici funzionarii sono tenuti a fornire in voce od in iscritto quelle notizie e quei documenti che saranno loro richiesti.
§ 69. Le liste formate dalle magistrature unitamente agli atti relativi si trasmettono al Delegato: questi, intesa la sua congregazione, le rettifica e le rimette alle stesse magistrature affinchè siano pubblicate mediante affissione alle porte della residenza municipale ove debbono rimanere per lo spazio di quindici giorni.
Durante tale spazio è permesso agli interessati di interporre i loro reclami nella segreteria del Comune, perchè le liste vengano emendate.
§ 70. Il reclamo deve essere scritto dal segretario in apposito registro, deve contenere i motivi comprovati, ove occorra, da documenti, ed essere sottoscritto dal reclamante.
§ 71. La magistratura assume le indagini necessarie per verifica-