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re i fatti e trasmette al Delegato il registro dei reclami con le sue osservazioni.

§ 72. Il Delegato col voto della sua congregazione prende a disamina i reclami e delibera sui medesimi.

Tale giudizio è definitivo e non soggetto a verun ricorso quanto alla prossima elezione, salvo il diritto d'impugnarlo nella elezione futura.

Le operazioni prescritte in questo e nel § precedente debbono compiersi entro il termine di quaranta giorni.

§ 75. Le liste emendate sui reclami come sopra interposti sono affisse nuovamente cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza degli elettori.

§ 74. La convocazione degli elettori si fa con editto del Delegato da pubblicarsi almeno cinque giorni prima della adunanza, nel Comune rispettivo; l’editto contiene la destinazione del giorno, dell’ora e del luogo.

§ 75. Tutti coloro che appartengono al collegio degli elettori sono eligibili, salve le eccezioni da enunciarsi in appresso.

§ 76. Sono inoltre eligibili quelli, che, sebbene non siano notati nella lista degli elettori, abbiano domicilio stabile nel Comune e vi posseggono fondi rustici ed urbani del valore censuario di scudi mille, ovvero un capitale di scudi millecinquecento, qualora siano della classe indicata nel § 59 num. 2: a questi pure è applicabile il disposto nei §§ 63 e 64.

Di questi si formerà una lista supplementaria con le stesse norme stabilite nei §§ precedenti per la lista principale.

§ 77. Non sono mai eligibili coloro che, sebbene iscritti nella lista principale o della lista supplementaria, siano impiegati governativi, o che facciano parte della adunanza come rappresentanti dei corpi morali.

§ 78. Gli ascendenti e discendenti in linea retta ed i fratelli non sono eligibili simultaneamente: gli altri gradi di parentela non ostano, purchè i parenti non vivano in perfetta communione.

§ 79. Il Delegato destina a presiedere l’adunanza un funzionario o altro soggetto a sua scelta: v’intervengono il capo della magistratura ed il primo fra i magistrati.

Il presidente ha la polizia e la disciplina dell’adunanza: il segretario vi esercita le sue funzioni: la lista degli elettori si tiene affissa nel locale dell’adunanza duranti le operazioni elettorali.

§ 80. Appena aperta l’adunanza si traggono a sorte due fra gli