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elettori presenti: questi assumono l’officio di scrutatori ed insieme al presidente ed agli altri enunciati nel § 79 formano la commissione elettorale.

§ 81. Il segretario registra col numero progressivo il nome dei singoli elettori che si presentano e distribuisce a ciascuno di loro un bollettino, affinchè possa scrivervi i nomi dei candidati: a questo effetto gli verrà consegnato un numero di bollettini proporzionato al numero degli elettori.

§ 82. I bollettini debbono contenere uno spazio bianco, nel quale ogni elettore scriverà o farà scrivere tanti nomi, quanti sono i consiglieri eligendi, più la quarta parte dei medesimi per supplire alle mancanze che possono verificarsi durante il triennio.

L'elettore consegnerà il bollettino chiuso al presidente dell’adunanza che lo getterà immediatamente nell’urna posta sul banco della commissione.

§ 83. Decorse quattro ore dall’apertura della adunanza, se non si sono presentati a dare il voto la metà più uno degli iscritti nella lista, essa non è legale; i bollettini senza essere aperti sono subito brugiati.

In questo caso l’adunanza è nuovamente convocata in conformità del § 74: se riesce inutile anche la seconda convocazione, la scelta è devoluta al Consiglio municipale, salva l’approvazione superiore.

La scelta dovrà essere fatta fra le classi enunciate nei §§ 75 e 76: in ogni caso rimarrà ferma tra gli eletti la proporzione stabilita nel § 60.

§ 84. Se decorse le ore quattro è comparsa almeno la metà più uno dei votanti, gli scrutatori aprono i bollettini; ed allorchè li abbiano esaminati il presidente e gli altri membri della commissione elettorale, il segretario prende nota immediatamente dei nomi che vi sono inscritti.

§ 85. Si hanno per eletti coloro che abbiano ottenuto un numero maggiore di voti, purchè oltrepassino la metà di quello degli elettori che presero parte alla votazione.

Se nel primo scrutinio in tutto o in parte non si ebbe l’inclusiva degli individui corrispondenti al numero degli eligendi, si procede ad un secondo per supplire alla mancanza: e se anche il secondo non fosse utile a questo effetto, la elezione si devolve al Consiglio municipale, come al § 83.

In ogni scrutinio, appena fatto lo spoglio dei bollettini, essi sono brugiati.

§ 86. Se i due scrutinii non possano compiersi in un giorno, si continueranno sino all’intiero compimento nel giorno successivo.