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§ 87. I nomi degli inclusi sono notati per ordine, avuto riguardo alla quantità maggiore dei voti.

Quelli che furono inclusi con un numero di voti rispettivamente minore sono riservati per supplire alle mancanze dei consiglieri titolari.

I supplenti siedono nel consiglio o nella magistratura pel solo tempo in cui ne avrebbero fatto parte i titolari mancanti.

§ 88. Nei comuni di quinta classe non ha luogo lo scrutinio per bollettini.

Passata l’ora stabilita, quando vi sia il numero legale degli elettori il presidente dichiara aperta l’adunanza; quindi si estraggono i due scrutatori e si passano a voti segreti tutti gli eligibili, ciascuno separatamente e successivamente.

Se nel primo scrutinio non si ha l’inclusiva di un numero corrispondente a quello degli eligendi, si procede immediatamente ad un secondo; e se anche il secondo riesce inutile in tutto o in parte a questo effetto, si fa luogo al disposto nel § 83.

§ 89. Se dopo due ore dalla apertura non sono comparsi la metà più uno degli elettori, l’adunanza è nuovamente convocata.

Qualora riesca inutile la seconda convocazione, ha luogo anche in questo caso il disposto nel suddetto § 83.

§ 90. Nelle adunanze elettorali è proibito di discutere o deliberare o di fare qualunque atto che non sia espressamente permesso od enunciato nella presente legge.

Nel locale delle adunanze non sono ammessi che i soli elettori e le sole persone designate nei §§ 79 e 80.

I contraventori sono sottoposti alle leggi penali concernenti le illecite riunioni.

§ 91. Il segretario redige il processo verbale dello scrutinio e della elezione, non che di tutti gli atti del collegio elettorale incominciando dalla sua convocazione: vi appongono la loro firma il presidente, il capo ed i membri della magistratura e gli scrutatori: il segretario lo sottoscrive in ultimo luogo.

§ 92. Il processo verbale si trasmette al Delegato dal presidente della adunanza: il Delegato col voto della sua congregazione lo approva, semprechè siano osservate le forme prescritte dalla presente legge: in caso diverso annulla l’atto ed ordina che si rinnuovi la elezione.

§ 93. Il Delegato partecipa la loro elezione ai singoli consiglieri eletti.

L’officio di consigliere non può essere ricusato, e neppure è ammissibile la rinunzia successiva, se non che per cause legittime veri-