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ficate dal consiglio, le quali a termini di diritto dispensino dagli offici civili.

§ 94. I possidenti di beni immobili non dimoranti abitualmente nel Comune ove furono eletti consiglieri hanno un motivo legittimo per la ricusa o rinunzia dell’officio: nondimeno possono esercitarlo col mezzo di un procuratore della classe degli eligibili ammesso dal consiglio.


CAPITOLO VIII.

Elezione della magistratura e dei consiglieri provinciali.

§ 95. Nello stesso giorno della sua istallazione il consiglio municipale forma le terne per la scelta del capo della magistratura, per quella dei magistrati, del sindaco e degli aggiunti negli appodiati.

§ 96. I candidati da iscriversi nella terna del capo della magistratura sono tratti o dal seno del consiglio o dalla lista degli elettori della prima classe: debbono avere la età di anni trenta compiuti ed inoltre appartenere alle famiglie più cospicue per antichità e possidenza.

§ 97. I candidati da iscriversi nelle terne dei magistrati si traggono dal seno del consiglio a termini del § 5.

Quelli da iscriversi nelle terne del sindaco e degli aggiunti per gli appodiati, debbono essere tratti dalla classe dei possidenti.

I magistrati, i sindaci e gli aggiunti debbono avere la età di anni trenta compiuti ed appartenere ad oneste e distinte famiglie del comune o dell’appodiato.

§ 98. Le terne si trasmettono al Delegato dal presidente del consiglio: il Delegato trasmette al Cardinale legato quelle per le nomine dei capi della magistratura, affinchè le sottoponga con le sue osservazioni alla autorità sovrana: ritiene le altre per decidere sulla scelta in conformità del § 31.

Se i candidati non hanno i requisiti prescritti dalla legge, il Delegato fa riformare le terne.

§ 99. Il disposto nel § 93 relativamente ai consiglieri è comune ai capi ed ai membri delle magistrature municipali.

§ 100. Nella elezione dei candidati per formare le terne dei consiglieri provinciali il consiglio osserva le norme contenute nei §§ 66 e seguenti della legge organica sul governo e sulla amministrazione delle provincie.