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CAPITOLO IX.
Disposizioni transitorie.
§ 101. La prima nomina dei consiglieri e del corrispondente numero di supplenti sarà fatta da Sua Santità sulle liste degli eligibili.
§ 102. I consigli appena istallati procederanno alla formazione e presentazione delle terne in conformità delle prescrizioni contenute nel capitolo VIII.
§ 103. Sintanto che non siano attivate le disposizioni relative ai giudizi economici di cui nel § 23, saranno osservate tanto in ordine alla gurisdizione quanto in ordine alla procedura le leggi attualmente in vigore.
DISPOSIZIONI GENERALI
§ 104. Sono mantenute le vigenti disposizioni in ordine ai comuni ed agli affari comunali per tuttocciò che non è disposto in contrario dalla presente legge.
§ 105. Una legge speciale provvederà alla rappresentanza ed alla amministrazione del Comune di Roma.
Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 24 novembre 1850.
G. Card. ANTONELLI