Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/66

Da Wikisource.

— 59 —


CAPITOLO IX.

Disposizioni transitorie.

§ 101. La prima nomina dei consiglieri e del corrispondente numero di supplenti sarà fatta da Sua Santità sulle liste degli eligibili.

§ 102. I consigli appena istallati procederanno alla formazione e presentazione delle terne in conformità delle prescrizioni contenute nel capitolo VIII.

§ 103. Sintanto che non siano attivate le disposizioni relative ai giudizi economici di cui nel § 23, saranno osservate tanto in ordine alla gurisdizione quanto in ordine alla procedura le leggi attualmente in vigore.


DISPOSIZIONI GENERALI

§ 104. Sono mantenute le vigenti disposizioni in ordine ai comuni ed agli affari comunali per tuttocciò che non è disposto in contrario dalla presente legge.

§ 105. Una legge speciale provvederà alla rappresentanza ed alla amministrazione del Comune di Roma.


Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 24 novembre 1850.


G. Card. ANTONELLI