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QUESITI

PROMOSSI INTORNO ALLA NUOVA LEGGE SU I COMUNI

DELLO STATO PONTIFICIO


Quesito 1.


Si debba subito commettersi alle Commissioni provvisorie comunali la compilazione delle Liste Elettorali, e con quali norme regolare la inscrizione della 2. e 3. classe degli Elettori ammessi dalla legge, dovendo stare in ragione del sestuplo ch'è cifra tassativa di moltiplicazione sul numero assegnato ai rispettivi consigli?

Risposta


Deve prima farsi la lista degli Elettori nei modi stabiliti dalla legge, ed aggiungere a questi il numero degli eligibili aventi i requisiti voluti dalla legge istessa: pel sestuplo di un terzo de’ consiglieri che debbono trarsi dalla 2. e 3. classe si terrà la proporzione eguale tra le classi medesime, ove si possa; altrimenti si pongono della classe che si trovano colle regole prescritte dal § 60.


Quesito 2.


Se gli scrutini delle Commissioni Municipali debbano cadere sugli elettori e sugli eligibili, ovvero su questi ultimi soltanto?

Risposta


Lo scrutinio si fa per la elezione de’ consiglieri, al quale officio, siccome è chiaro, possono venire scelti tutti coloro i quali hanno i requisiti prescritti dai §§ 75 e 76 dell’Editto per essere eligibili, e tra questi si annoverano principalmente gli stessi elettori. La prima nomina però de’ consiglieri siccome sarà fatta da Sua Santità sulle liste degli eligibili, non ha luogo per questa volta la votazione e lo scrutinio per la scelta de’ consiglieri.