Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/68

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Quesito 3.


Se i vuoti che vanno a formarsi nel seno de’ Consigli per la nomina degli anziani componenti le magistrature debbano ripianarsi con altri soggetti, oppure che non ve ne concorra quel bisogno che ne fu dichiarato sul capo della magistratura medesima al § 7 del Capitolo 2 della Legge Edittale?

Risposta


Non sono rimpiazzati con nuove nomine, dovendosi provvedere alla vacanza del consigliere passato alla carica di anziano co’ supplenti in conformità di quanto si dispone ai §§ 82, ed 87 della citata Legge.


Quesito 4.


Mentre il § 75 di detta legge stabilisce che tutti gli elettori sono anche eligibili, salve talune eccezioni, dichiara il § 76 che sono inoltre eligibili quelli che sebbene non sieno elettori abbiano però domicilio nel Comune con una possidenza censuaria di scudi 1000, o un capitale di scudi 1500. Da qui è nato il dubbio che cioè un’uguale possidenza almeno od un capitale come sopra si richiegga per tutti gli elettori della 1. e 2. classe, quantunque non sia stato ciò dichiarato esplicitamente nel § 59 della Legge suddetta.

Risposta


Negativamente: imperocchè la legge ha stabilito che ciascun Comune indistintamente abbia la sua Rappresentanza Comunale. Nè poteva sfuggire alla saviezza del legislatore il riflesso, che in molti Comuni non vi sono che piccoli possidenti, e industrianti di tenue entità; quindi si è astenuto di determinare la cifra della possidenza o del negoziato, dando norme non assolute, ma relative, e perciò applicabili a qualunque Comune, vale a dire: quanto a’ possidenti i maggiori estimati nei libri censuarii del Comune siccome leggesi al § 59, e quanto alle altre classi coloro che si trovano più imposti nei ruoli delle contribuzioni municipali (§ 60).

Per quei luoghi poi ove abbondano i forti possidenti ed industrianti ha voluto maggiormente esten-