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dere il diritto di eligibilità; e per questo caso ha determinato il valore della possidenza, e del negoziato necessario per essere compreso fra gli eligibili come al § 76.


Quesito 5.


Se dopo rettificati gli elenchi dal Preside o dalla sua congregazione governativa si dovranno ritornare ai Comuni su’ reclami a forma del § 69 e seguenti; o pure, se per essere questa volta riservata la scelta al Sovrano, si dovranno immediatamente rassegnare al Ministero?

Risposta


Le liste che i Presidi delle provincie debbono per questa prima volta trasmettere al Ministero debbono essere rettificate (dappresso i reclami ricevuti dalle parti) da tutti quegli equivoci di fatto che avessero potuto esservi occorsi; ed in conseguenza deve aver luogo il disposto de’ §§ 70 al 72 inclusive, che risguardano appunto tali rettificazioni. Le liste emendate poi, invece di ritornarsi a’ Comuni, si trasmettono al Ministero dell’Interno.


Roma 12 di Dicembre 1850.