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Num. 27905.

Titolo 12. Articolo 3.

CIRCOLARE N.° 35187.


Illmo e Rmo Signore

Facendosi seguito alla Circolare di questo Ministero dell’Interno in data 12 del corrente mese Numero 35309 intorno i Quesiti relativi alla nuova legge sui Comuni, promulgata con Editto del 29 Novembre prossimo passato, mi reco a premura di comunicare alla Signoria Vostra Illma e Rma due dubbi con le corrispondenti risoluzioni, rispetto ai Consigli Provinciali onde alla occorrenza vi sieno coordinati i relativi atti.


Quesito 1.


Se il personale del Consiglio Provinciale, cui venne prorogato il mandato, di consenso dal Ministro dell’Interno, possa, non ostante la nuova legge che traccia il modo da tenersi per la nomina di detti Consiglieri, riunirsi in tornata ordinaria, la quale sarebbe imminente. E nel caso che il possa, atteso il non breve tempo che occorrerà per formare tanto le rappresentanze de’ Municipî, come le regolari proposte di siffatti Consigli, se abbia l’attuale Rappresentanza Provinciale la facoltà di proporre il membro che debbe aggregarsi alla Consulta di Finanza a termini dell’Articolo 78 dell’Editto 22 Novembre 1850, ovvero abbia a delegarsi al nuovo personale della Provincia, come parrebbe?

Risoluzione


I Consigli Provinciali fino a che non sono stabiliti i nuovi continuano nel disimpegno delle loro funzioni. In queste però non è loro permesso di occuparsi delle proposte delle Liste per la scelta de’ Consultori di Stato per la Finanza, dovendosi eglino presentare da nuovi Consigli.