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Quesito 2.


Se ogni e singolo Consiglio Comunale possa formarsi una terna per per la elezione di un Consigliere Provinciale per riunirsi poi tutti nel Capo-luogo de’ Governatorati, ovvero si spetti al solo Consiglio di esso Capo-luogo la terna, imperocchè dovendo prefinirsi il numero de’ nuovi Consiglieri Provinciali giusta il numero de’ Governatorati compresi nella provincia, e questi Governatorati essendo un aggregato di più Comuni e Municipî resta dubbio il conciliare la competenza accordata in proposito ad ogni Comune col numero degli eligibili Consiglieri?

Risoluzione


Ogni Consiglio Comunale ha il diritto di fare la terna per la scelta del Consigliere Provinciale. Tutte queste terne si rimettono nel modo indicato dalla Legge a Roma per essere sottoposte al Santo Padre il quale sulle medesime sceglie il numero de’ Consiglieri corrispondenti al numero de’ Governi delle Provincie.


Con distinta stima mi confermo == Di V. S. Illma e Rma == Roma 14 Dicembre 1850 == Il Vice-Camerlengo di S. R. C. == Ministro dell’Interno == firmato == D. Savelli.

Monsignor Delegato Apostolico di Benevento