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Num. 27908. |
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CIRCOLARE N.° 35689. |
Illmo e Revmo Signore
Insorto il dubbio, se sia tuttora inerente nelle Rappresentanze Comunali la facoltà dell’uso della Mano-Regia si dichiara «che l’articolo 104 della nuova Legge Comunale ha mantenuto le leggi precedenti sulla Mano-Regia per la esigenza dei dazî e delle gabelle municipali per le rendite ed i crediti liquidi descritti nei preventivi legalmente approvati».
Nel parteciparle questa Superiore disposizione, affinchè dalla S. V. Illma e Revma sia resa nota per opportuna norma alle Magistrature Comunali di codesta Provincia, mi confermo con distinta stima == Di V. S. Ilma e Revma == Roma 16 Dicembre 1850. II Vice-Camerlengo di S. R. C. Ministro dell’Interno == firmato == D. Savelli.
Monsignor Delegato Apostolico di Benevento.
Num. 36327.
Quesito 1.
I Consiglieri eletti Magistrati sono rimpiazzabili? Nel caso affermativo come si procederà al rimpiazzo?
I Sindaci e gli Aggiunti sono oltre il numero de’ Consiglieri fissato numericamente dalla legge? Nel caso affermativo, intervenendo ne’ casi dalla legge prefiniti al Consiglio, hanno voto?
I Deputati Ecclesiastici sono essi pure oltre, o nel numero de’ Consiglieri eligibili?
Risposta
Quanto al rimpiazzo de’ Consiglieri eletti Magistrati si è provveduto colla risposta al Quesito 3. comunicata ai Presidi delle provincie con circolare n. 35309 del 12 Dicembre corrente.
I Sindaci e gli Aggiunti sono oltre il numero de’ Consiglieri fissato dalla legge. Essi hanno voto, quando trattasi d’interessi relativi all’appodiato che essi rappresentano.
I Deputati Ecclesiastici sono oltre il numero de’ Consiglieri.