Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/73

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Quesito 2.


Nel caso che il numero degl’individui forniti di requisiti per entrare nel terzo del Consiglio, oltre i maggiori estimati, ecceda la cifra di prescrizione, come dovrà contenersi la Magistratura per non arbitrare tanto nell’inscrivere sulla lista, quanto nell’escludere dalla medesima gli aventi diritto?

Nel caso inverso, e cioè di deficienza di tali individui, qual norma dovrà seguire per supplirvi?

Risposta


Avendo la legge stabilito, che quanto alla prima classe degli elettori siano preferiti i maggiori estimati, e quanto alle altre due classi coloro che si trovano più imposti ne’ ruoli delle contribuzioni municipali, non sembra potersi verificare tanto facilmente il caso contemplato nella dicontro consulta: ma qualora si verificasse tale parità di condizione, si dovrebbe adottare il metodo della estrazione a sorte.

Nel caso poi di deficienza, gli Elettori verrebbero desunti proporzionatamente dalle altre classi, avendo sempre in vista la relativa maggiore possidenza, o maggiore somma di contribuzione municipale.


Quesito 3.


S’intende per casa aperta uno stabile in proprietà dell’Elettore da usare a suo talento, ovvero un qualunque ricetto sulla sua proprietà con diritto d’uso?

D’altronde la casa aperta, la non abituale dimora, il domicilio stabile, in che diversificano fra loro per lo scopo della legge?

Risposta


Il domicilio non abituale corrisponde alla casa aperta. Non importa che la casa sia di proprietà dell’Elettore o che esista nel proprio fondo, bastando che la casa, fornita dell’occorrente per abitarvi stia nel territorio del Comune.

L'estremo della casa aperta si richiede per quelli che hanno i requisiti necessarj per poter far parte delle liste degli Elettori.

Il domicilio stabile si vuole per chi può essere ammesso nella lista supplementaria degli Eligibili.