Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/74

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Quesito 4.


Dato il caso che soggetti distinti per nobiltà di linguaggio, o per grado, non fossero preferibili nella lista degli Elettori in causa di un censo urbano inferiore, aventi però da diverse possidenze nella provincia un consumo di rendita riflessibile nel capoluogo di domicilio, si dovrà tenere a calcolo il consumo del reddito nel luogo di dimora stabile, ed averlo ad elemento di preferenza?

Risposta


Negativamente, poichè il maggior consumo nel Comune non è uno degli elementi contemplati dalla legge per esser compreso fra gli Elettori ed Eligibili.


Quesito 5.


Dato che nel catasto di un Comune si trovi una partita di un valore preferibile, ma intestata a diversi pro indiviso, si hanno tutti a ritenere Elettori, o quale di essi?

Non essendo ammissibile il primo caso, e mancando la ragione per preferire piuttosto l’uno che l’altro, potrà farsi luogo al temperamento di diffidare tutti gl’intestati in precedenza della inscrizione, perchè scelgano fra loro chi deve figurare nella lista?

Risposta


Deve aversi a calcolo il diritto di ciascuno; vale a dire la cifra che a ciascuno può spettare a proprietà divisa.


Quesito 6.


Se i beni stabili della moglie, siano questi dotali od estradotali, debbono, o no, accrescere il patrimonio del marito, e siano validi ad includerlo nella lista elettorale?

Risposta


Si debbono soltanto avere a calcolo i beni, che nel censimento sono intestati al marito.