Pagina:Mozzoni - Del voto politico delle donne, Venezia, Visentini, 1877.djvu/16

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contrario? E non si conformerebbe meglio alla teoria dello stato il legislatore, laddove considerando che la sola natura è la motrice e conservatrice della società coniugale ed affidandosi agli elementi simpatici ed equivalenti da essa cementati, dichiarasse dovere essa svolgersi liberamente nel suo interno e rappresentarsi da entrambi i coniugi nella città e nello stato, o dall’uno dei due indifferentemente, purchè produca il consenso dell’altro?

Quale pratica impossibilità si vedrebbe nell’esercizio della patria podestà per parte d’entrambi i genitori, dacchè la natura ha disposto perchè l’autorità loro sia diversamente manifestata da essi e diversamente sentita dai figli, stando qui come dovunque la legge a semplice guardia dell’abuso?

E qual tarda ma urgente giustizia farebbe il legislatore se, non dimenticando ad ogni terzo momento che il diritto senza dovere è tirannia, rivedesse un po’ le buccie a quel diritto di assenza del marito, forte del quale, egli abbandona moglie e figli alla provvidenza, disertando bravamente tutti i suoi doveri, e torna poi quando gli pare, non sempre coperto di gloria come Ulisse, ma con la pretesa però di trovar sempre una Penelope!

Le condizioni della donna nella città non abbisognano meno di revisione. – La responsabilità stà al diritto come lo spirito alla materia e dal difetto di corrispondenza fra la responsabilità ed il diritto, uscirono tutte le violenze che hanno funestato la vita umana. È la storia del dispotismo e della schiavitù, è quella del privilegio e delle esclusioni, della tirannia e delle oppressioni. Noi usciti dalla rivoluzione filosofica, abbiamo talmente respirato con l’aria questa dottrina, che la disproporzione fra questi due termini stimiamo sofisma in dottrina e barbarie nel fatto.

Se alla luce di questi principi guardo alle condizioni della donna nel doppio foro non so più se l’89 è fatto, o se è da