Pagina:Notizie del bello, dell'antico, e del curioso della città di Napoli.djvu/238

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    nastro rosso con orli bleu, ed ha gradi di gran croce, dì commendatore, di cavaliere: di quest’ordine, come del precedente, vi sono anche medaglie di oro e di argento, gradi inferiori a tutti i mentovati. Finalmente da questo ministero hanno dipendenza la real Commessione di beneficenza, e la Consulta generale del regno. La prima fu istituita nel 1831 per soccorrere i poveri in nome del governo, e nulla ha di comune con le case di beneficenza e luoghi pii laicali che in tutte le province sono affidati ad un Consiglio detto degli Ospizi e si compone di un presidente e dì quattro deputati, ed ha di rendita oltre ad ottantamila ducati. La Consulta generale del regno si divide in due Consulte speciali, l’una per Napoli, l’altra per Sicilia, si riuniscono entrambe quante volte le cose da trattare fossero comuni ad ambedue; e semprechè il Re giudica opportuno far discutere in questo Consiglio affari d’ogni maniera, se ne dà special commessione nel Real Nome. I voti sono consultivi, ed un consigliere ministro di Stato, prescelto dal Re tra’ Napolitani e Siciliani, presiede alla consulta generale, ed interviene al Consiglio di Stato. Ventiquattro sono i consultori, sedici Napolitani per la Consulta di Napoli, ed otto Siciliani per quella di Sicilia. Da ultimo la Consulta ha facoltà di discutere ed avvisare sopra i ricorsi delle parti, che impugnano le decisioni delle due gran Corti de’ conti.
       Al Ministero degli Affari stranieri, che è diviso in tre ripartimenti, appartiene la negoziazione, stipulazione, ed osservanza dei trattati di pace, di alleanza, di commercio e di navigazione con le potenze straniere, la formazione, spiegazione e conservazione della cifra; la nomina degli ambasciadori e di ogni altro ufiziale diplomatico e de’ regi consoli, la corrispondenza con essi e con gl’inviati delle potenze straniere presso il Real governo; la nomina e direzione dei corrieri di gabinetto; la spedizione de’ passaporti per fuori regno e la legalizzazione di carte che vengono dallo straniero.
       Il Ministero di Grazia e Giustizia distribuito in tre ripartimenti è destinato a ordinare e vegliare tutte le parli che compongono il potere giudiziario, all’esercizio di tutte le funzioni che ancora rimangono dell’estinto uffizio di gran protonotario del regno, a provvedere alle dispense matrimoniali per impedimenti civili, alle di-