Pagina:Notizie del bello, dell'antico, e del curioso della città di Napoli.djvu/269

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Portano avanti di loro i ministri loro a cavallo, vestiti della medesima forma; ma di drappi neri foderati di vel-

    litare de’ giudizi criminali, citandovi le ordinanze del dì 10 di agosto 1758 intorno alla diserzione. Nè fra noi alla caduta del feudale dominio rimase mica nelle mani de’ governatori e castellani militari l’antica loro giurisdizione assoluta; anzi possiam dire che i nostri Principi, intesi alla formazione di novelle leggi, pensarono fra’ primi alla compilazione di miglior codice militare; talchè nell’anno 1789 mettevasi a stampa la ordinanza di S. M. sulla giurisdizion militare e sopra i delitti e le pene della gente di guerra.
       l primi nostri tribunali militari sono i Consigli di guerra di corpo, ne’ quali non vi sono altri uffiziali permanenti che il commessario del Re ed il Cancelliere, eleggendosi dal comandante sì il Presidente che i sei giudici ad ogni convocazione di consiglio, secondo il grado del giudicabile, da soldato a tenente. Poi si contano in tutti gli Stati delle Sicilie venticinque consigli di guerra di guarnigione, preseduto ognuno da un uffiziale superiore con un commessario del Re, capitano; perocchè in ogni metropoli di provincia evvene un solo, ma tre nella città di Napoli, uno de’ quali è affatto deputato alla guardia reale, e due in Terra di Lavoro, cioè in Caserta, siccome città capo, ed in Gaeta, siccome fortezza soverchiamente lontana. Ed abbiamo inoltre per la marineria due speciali consigli di guerra di guarnigione, stanziati uno nel dipartimento generale di Napoli, e l’altro nel dipartimento secondario della città di Messina. La quale istituzione di queste corti di militare appello apparve fra noi dapprima co’ consigli di guerra permanenti ed i consigli di revisione in ciascuna delle militari divisioni, in che eran comprese alquante province, simigliantemente alle Gran corti civili per i giudizi delle cause non militari. Se non che i nostri consigli di guernigione giudicano eziandio in prima istanza i capitani dell’esercito, i soldati di certi corpi che non hanno propri consigli di guerra, siccome la gendarmeria, il treno, i veterani; i correi e complici di corpi diversi, e le persone militari le quali o non avessero corporazione, o non fosse composta a battaglione la loro. Per giudicare da ultimo gli uffiziali più altamente graduati insino a’ generali avrebbesi a comporre un tribunale di eccezione temporaneo, che toglierebbe il titolo antico di