Pagina:Notizie del bello, dell'antico, e del curioso della città di Napoli.djvu/270

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luto. Fan precedere una quantità di Portieri, con bastoni nelle mani mezzi rossi, e mezzo dorati, vestiti con calzoni e maniglie e berrettoni di damasco cremisi; e con

    consiglio divisionario, siccom’è quello della marineria chiamato Consiglio di guerra generale, in cui è stabilmente nominato il commessario del Re, ch’ è un capitano di fregata.
       Da ultimo è in Napoli un supremo tribunale di guerra, cioè l’alta corte militare, il cui fine santissimo, pari a quello della Corte Suprema di giustizia, è di mantenere l’esatta osservanza delle leggi, e richiamare al loro adempimento i consigli di guerra i quali se ne fossero dilungati, annullando le decisioni in cui violata si fosse la forma essenziale del rito, o manifestamente contravvenuto al testo della legge e de’ decreti. Quindici uffiziali la compongono, uno siccome presidente, otto de’ quali giudici ordinari, e sei straordinari per supplire i sospetti o gl’impediti, tutti’i quali membri son generali di terra e di mare. Un commessario del Re eletto fra gli avvocati cospicui della città fa eziandio da relatore e da pubblico ministero, con una cancelleria composta di un uffizial superiore, siccome segretario, di un capitano cancelliere, e quattro uffiziali subalterni.
       Nell’annullamento di un giudicato fatto da un consiglio di guerra di corpo dee inviarsi la cognizion della causa al consiglio di guarnigione, e cancellando la sentenza di un consiglio di questi, se ne fa rinvio ad un altro, composto di membri diversi ma simigliantemente graduati. Laonde la Suprema nostra corte militare distendesi sopra tutte le corti di milizia, salvo sopra un consiglio di guerra che fosse dichiarato subitaneo, per punir prontamente quei reati che per gravità o frequenza possono scrollare la militar disciplina: su la Corte marziale marittima, la quale, componendosi di cinque capitani di vascello e di fregata, di un commessario, di un ingegnere costruttore, e di un uffiziale eziandio siccome relatore e ministero pubblico, giudica le colpe commesse da’ forzati e da’ custodi contro la sicurezza e disciplina de’ bagni; e su le commissioni militari, le quali, in virtù del Sovrano volere del dì 20 di maggio 1814, procedon anche contra coloro che eccitano il popolo alla rivolta, e contra i perturbatori dell’ordine ed i contravventori alle leggi sanitarie.