Pagina:Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina.djvu/27

Da Wikisource.

15

Della elettione de duoi Campari.


CAP. XI.


H
Anno parimente statuito, che ogni anno nel detto Conseglio siano eletti duoi Campari delli Huomini del detto Comune nel Mese di Genaro di buona fama, & conditione alla custodia delle pezze di Terra, possessioni, & raggioni tanto del detto Comune quanto delle persone private, stimate in detto Comune. I quali Campari siano obligati giurare nel medesimo Conseglio nelle mani del Nodaro di detto Comune, di bene, giustamente, & lealmente essercitare l’officio loro della Camparia. Et tutti coloro, che essi, o alcuno di loro trovarà malfattori, o dannificatori delle dette pezze di Terra, come di sopra gli accusaranno. Et se nelli detti beni tanto di detto Comune, quanto de particolari del detto Comune stimati come di sopra sarà fatto alcun danno, & che dai Campari non fosse stato accusato il malfattore siano tenuti essi Campari alla risattione, & emendatione di quel danno dopiamente, se però essi Campari giurassero di non sapere il malfattore. In qual caso può il Comune esser accusato, & astretto alla emendatione del danno, secondo la forma dei Statuti della detta Valle. Et detti Campari habino per suo Salario quel tanto, che gli sarà limitato per i Conseglieri del detto Comune sopra la ratta delle possessioni, overo pezze di terra.


Di eleggere i Stimatori, che faccino l’estimo del Comune.


CAP. XII.


P
Arimente hanno statuito, & ordinato, che ogni trei anni per i Consiglieri del detto Comune, o per la maggior parte di essi siano eletti XXIV. Huomini, cioè sei per squadra esperti idonei, & sufficienti, dei quali se nè eleggino XII. per bussoli, e balotte i quali siano stimatori à far l’estimo generale de tutti i beni, ragioni, & nomi, mobili, & immobili degli Huomini, & vicini del detto Loco, & Comune d’Alzano, li quali XII. così eletti devono ridursi in trei diversi luochi del detto Loco cioè quattro per ogni Loco, nelli quali vi sia uno de ogni Squadra, & ivi componere compire, & saldare l’estimo de tutti i beni dei vicini, & Huomini del detto Comune, & se quelle trè bine fussero differenti frà loro si pigli la mediocrità de quelli estimi, ponendo la somma delli stessi estimi in una sola, & pigliarne poi la terza parte; Il qual

estimo