Pagina:Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina.djvu/28

Da Wikisource.
16
estimo in questa maniera fatto per i detti stimatori sia messo in estequtione, levata ogni eccettione, & cavillatione. Ne quando si farà l’elettione, o balottatione delli XXIV., o delli XII., non vi siano i Consiglieri di quella Sqadra, ne ponghino i loro voti quando saranno eletti, o si balottaranno gli stimatori della loro Squadra. I quali stimatori siano obligati giurare Ad Sacra Dei Evangelia nel detto Conseglio nelle mani del Nodaro del detto Comune, che essercitaranno l’officio suo posto da banda ogni amore, odio, preghiere, & util proprio.
Di più hanno ordinato fatta, che sarà l’elettione dei detti Stimatori debbino esser citati per i Consoli del detto Comune, o altri, à ciò deputati tutti gli Huomini, & vicini del detto Loco, & Comune d’Alzano, i quali in termine de giorni otto all’hora prossima a venite debino portare in scritto ai detti stimatori tutti i beni tanto mobili quanto stabili come di sopra, & frà quelli otto giorni siano obligati portare detti beni con il giuramento de ogni uno, che li portarà, al cui giuramento hassi da stare sopra la quantità, & valore de detti beni, crediti, & debiti; Tal che tutti possino con il loro giuramento stimare tutti i beni loro havendo riguardo alli suoi crediti, & debiti, & si stia al loro giuramento nella somma del valore de tutti i suoi beni.
Et se fra il detto termine de giorni VIII. non haveranno ridotto in scritto detti beni, & portati ai detti Stimatori, All’hora essi Stimatori possino stimare tutti i beni di detti tralascianti, & inobedienti secondo le loro conscientie, & secondo l’informationi, c’haveranno, & metter il loro estimo in scritto con gli altri & detti estimi sia inviolabilmente, come gli altri osservati.
La qual elettione però de detti Stimatori, & compositione di estimo debba esser fatta finito, che sarà il tempo dell’estimo novamente fatto in detto Comune. Et che tutti quelli, i quali stanno, & habitano in detto luoco, & Comune d’Alzano possino, & debbino esser stimati per i detti Stimatori secondo il loro havere, & pagare i gravami in esso, & con l’istesso Comune conforme ai Privilegi, & Statuti di detta Valle concessi per la Serenissima Signoria Nostra di Venetia.


De quelli i quali fossero venuti ad habitar di novo Alzano.


CAP. XIII.


H
Anno anco statuito, & ordinato, che tutti quelli vicini, & Huomini, i quali sin hora fossero venuti, & per l’avenire veneranno in detto luoco, & Comune d’Alzano, & quelli, i quali non havessero pagato honoranza, ne fatto imprestanza alcuna al detto Co-

mune