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una Visita sopra luogo per tutte le ispezioni necessarie, e concorrendo gli estremi voluti per tali operazioni, sul parere della Nostra Commissione in Roma, e delle Commissioni ausiliarie nelle Provincie, accorderemo il richiesto permesso colle seguenti condizioni.

31. Saranno determinate le distanze, nelle quali potranno, aprirsi gli Scavamenti, lungi dalle Publiche Vie, dagli Edificj, e dalle Case abitate, Mura Urbane, e Castellane, dagli Acquedotti, come pure dai Ruderi di antichi Monumenti, e dai Cemeteri Cristiani.

32. Ci riserbiamo sempre la facoltà di ordinare la chiusura degli Scavamenti, quante volte compromettano la sicurezza publica, e la salubrità, dell’Aria.

33. Gl’Intraprendenti degli Scavamenti saranno obligati di esibire in cadauna Settimana nella Nostra Segretaria del Camerlengato, e presso le Segretarie delle Legazioni e Delegazioni nelle Provincie la dichiarazione degli Oggetti qualunque, che saranno stati ritrovati, con descrizione esatta, e diligente secondo le Note prescritte all’Articolo 7., o ancor più frequentemente, se lo esigesse il merito dei Monumenti, sotto pena, della perdita degli Oggetti stessi, e di Scudi Cinquanta per cadaun Oggetto.

34. Innanzi che gli Oggetti ritrovati negli Scavamenti siano stati visitali dalla Commissione di Belle Arti in Roma, e dalle Commissioni ausiliario nelle Provincie, e sia stato pronunciato da Noi, se passano servire al Governo per il loro insigne pregio sia d’Arte, sia d’Erudizione, o per rarità e mole di Marmi, non ardisca alcuno metterli in Commercio, o farvi il minimo ritocco o ristauro sia in Marmo sia in Stucco, denunciandoli, e ritenendoli per il detto termine nello stato, come suol dirsi, vergine, affinchè possano essere in tal modo visitati.

35. Se gli Oggetti siano stati posti in Commercio innanzi il termine stabilito, cadranno in commissum, oltre l’ammenda di Scudi Cento per cadaun Oggetto.

36. Se siano stati poi gli Oggetti ritoccati, e instaurati solamente, il Contravventore soggiacerà alla pena di Scudi Duecento, e nel caso di acquisto per i Pontificj Musei, sarà assoggettato ancora alla qualunque perdita di spesa occorsa per il restauro.

37. Volendo i Proprietarj ritenere per proprio uso, ed ornamento gli Oggetti ritrovati negli Scavamenti, e prescelti in servizio del Governo, ciò loro sarà permesso a condizione, che venendo poi nella determinazione di alienar-