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zione all’Estero, rimarrà sempre vincolato col denegato permesso relativo a non poterne disporre, che nei modi, e termini e sotto le pene comminate all’Art. 4.

24. Nel caso di vendita forzata ordinata dai Tribunali, e col mezzo della subasta, e delibera relativamente ad Oggetti di Antichità di ragguardevole merito per l’Arte o per l’Erudizione, o per rarità e mole di Marmi, incomberà ai Ministri delle Depositarie publiche de’ Pegni di darne conveniente denuncia a Noi, e rispettivamente alla Nostra Commissione in Roma ed alle Commissioni ausiliarie nelle Provincie sotto pena di essere responsabili del valore degli Oggetti venduti senza questa cautela.

25. Ad animare viemaggiormente gli Amatori, e Ricercatori delle antiche cose in questo Suolo sacro alle Arti, in cui si rinvengono giornalmente preziosi Monumenti, SUA BEATITUDINE ha risoluto di largheggiare ancora sulle Leggi concernenti le Escavazioni, determinando Noi i Regolamenti da osservarsi invariabilmente e rigorosamente nelle medesime Escavazioni. Per tale effetto non potrà d’ogg’innanzi aprirsi Scavamento di sorta alcuna per ritrovare Antichità, e Tesori nascosti anche da Persone privilegiate e privilegiatissime, e meritevoli di particolare menzione, sia ne’ suoi Fondi, che negli altrui, senza il Nostro speciale permesso sotto pena di Scudi Duecento, e la perdita degli Oggetti rinvenuti.

26. Coloro che hanno ottenuto finora le licenze di scavare, le quali non siano scadute di termine, dovranno denunciarle entro il Mese dalla publicazione del presente presso l’infrascritto Segretario, e Cancelliere della Rev. Camera, che le riceverà gratuitamente, e dovranno i medesimi rigorosamente conformarsi a queste Nostre ordinazioni, se vogliano continuare gli Scavi; altrimenti facendo saranno giudicati come privi di qualunque licenza, e come tali puniti.

27 II permesso di scavare sarà accordato solamente a coloro, che giustificheranno la proprietà del fondo, o la licenza del Proprietario.

28. Il Governo non prenderà parte delle condizioni, che si combineranno fra il Proprietario del Fondo, e l’Intraprendente, ma questi ci sarà strettamente responsabile della esecuzione della Legge.

29. Gl’Intraprendenti dichiareranno la situazione precisa del Suolo, nel quale si prepongono di stabilire lo scavamento.

30. Successivamente a questa istanza Noi faremo eseguire