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che sopra una parte almeno della Germania. — Ne per altro rispetto si può dubitare, che non sieno venuti a contatto con popoli di razza germanica.

Dato questo, non pare egli probabile il cammino fatto dalla credenza nelle streghe? Dall’Asia coi Finni (Accadi) passò in Europa, ed i popoli di razza alemanna la presero da quelli, portando alla orientale leggenda quelle aggiunte che l’antica mitologia tedesca offriva più proprie ad arricchirla. Ed i popoli germanici poi la diffusero nei paesi da loro occupati e fra le genti colle quali ebbero commercio, dove di nuovo essa leggenda si appropriò tutte quelle superstiziose credenze e tutte quelle mistico-demoniache opinioni che si adattavano alla speciale favola, per così dire, cristianizzata.

Quest’ultimo passo ad ogni modo si può, a mio avviso, seguire nei documenti. Metterò come caposaldo il fatto, che i popoli di razza germanica (Franchi, Alemanni, Goti, Longobardi, Sassoni, ecc.), quand’anche convertiti al cristianesimo, conservarono per qualche tempo ancora parte delle loro avite credenze mitologiche, come il culto a certi alberi, alle fonti, ai sassi, e certe luminarie e fuochi sacri, e certi usi gentileschi nella sepoltura dei cadaveri, e certi sagrifici notturni a’ loro dei, dove non venivano risparmiate neppure le vittime umane,1 spingendo


  1. Decrevimus quoque ut secundum canones unusquisque Episcopus in sua parrochia solicitudine gerat, adjuvante Gravione..., ut populus Dei paganias non faciat, set ut omnes spurcitias gentilitatis abjiciat et respuat, sive profana sacrificia mortuorum, sive sortilegos vel divinos, sive phylacteria et auguria, sive incantationes, sive hostias immolatitias quas stulti homines juxta ecclesias ritu pagano faciunt sub nomine sanctorum martyrum vel confessorum, Deum et suos sanctos ad iracundiam provocantes, sive illos sacrilegos ignes quos nedfratres vocant, sive quaecumque sunt paganorum observationes diligenter prohibeant. — (Karlomanni Capit. I, ann. 742). — Vedi anche il Cap. Karlomanni ad ann. 743, cui segue l’Indiculus superstitionum et paganiarum per il nostro soggetto molto importante. Di sagrifizi umani ai demoni si parla nella Capit. de part. Saxoniæ, IX; del culto alle fonti, agli alberi, di banchetti in onore degli dei ecc. ib, XXI; dei “ Tempestarî, „ di sagrifizi notturni e di scongiuri al diavolo ecc. la Lex Wisigoth. L. VI. t. II. 3 e 108; di templi pagani esistenti la Costituzione di Childeberto del 554; di altre pratiche supersti-