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appendice

tutte le carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone inscrittevi avranno comprovati i loro diritti all’elettorato, o che avranno dato luogo ad operatesi cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all’intendente del circondario.

Un esemplare della lista sarà riserbato nella segreteria del comune.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall’intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all’ufficio comunale nelle ventiquattro ore dall’arrivo della lista all’ufficio d’intendenza.

Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale vidimato in ciascun foglio dall’intendente.

Art. 41. L’intendente fra giorni cinque al più tardi dal di che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni al governatore.

Art. 42. Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella segreteria del comune, come nell’ufficio del governatore. Potrà pure ciascuno vedere cd esaminare l’esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

Art. 43. Ogni individuo stato erroneamente inscritto, od indebitamente omesso, escluso ed altrimenti pregiudicato, le cui reclamazioni non saranno state accolte dal Consiglio comunale, potrà rivolgersi al governatore, unendo al ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo.

Art. 44. Il governatore, entro i dieci giorni successivi a quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell’intendente, procederà alla disamina generale delle liste.

Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistato le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente omessi.

Egli ne stralcierà:

1° Gl’individui che si resero defunti;

2° Quelli la cui iscrizione nella lista sia stata annullata dalle autorità competenti.

Indicherà come doventi essere esclusi:

1° Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità;

2° Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente inscritti, con tutto che la loro inscrizione non sia stata impugnata.

Art. 45. Le rimozioni e le aggiunte fatte dal governatore alle liste elettorali stabilite dai Consigli comunali a tenore dei precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate ed affisse nel capoluogo della provincia e nel comune.

E quando il governatore avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stabilita dai Consigli comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agli individui aventi interesse al loro domicilio effettivo od a quello per essi eletto nel circondario elettorale. In difetto di domicilio la notificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio politico.

Art. 46. Sarà aperto nell’ufficio del governatore un registro da lui vidimato in ciascun foglio, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti .il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno soscritte dal reclamante o da un suo mandatario.

Sarà rilasciata ricevuta di ciascun richiamo e delle carte che gli stanno a corredo.

La ricevuta enunzia la data ed il numero della seguitane registrazione.

Art. 47. Gl’individui che stimassero potersi lagnare di essere stati erroneamente inscritti, omessi, esclusi, od altramente pregiudicati nelle liste elettorali, potranno far richiamo al governatore che pronunzierà, sentito il Consiglio di Governo.

Ma non potrà più darsi ascolto ai richiami dove il ricorso e le carte che vi deggiono andar unite fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell’ultima pubblicazione accennata nell’art. 45 della presente legge e dalla notificazione ivi menzionata.

Art. 48. La ragione di reclamare davanti ai Consigli comunali ed al governatore l’iscrizione di un cittadino messo sulla lista elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del dritto elettorale nello stesso collegio, con che tale dritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall’ultima pubblicazione accennata nell’art. 45 della presente legge.

Art. 49. Niuna delle domande accennate nell’antecedente articolo sarà ammessa, se proposta da un terzo, salvo il reclamante vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che v’ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi a contare da quello della notificazione.

Art. 50. Il governatore, sentito il Consiglio di Governo, pronunzierà sulle domande menzionate all’articolo 46 e seguenti nei cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qualora esse siano proposte dall’individuo stesso che v’ha interesse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall’art. 49, dove siano formate da terzi; le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono.

Le carte rispettivamente prodotte sulle questioni e contestazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate alla parte che v’ha interesse, ed il richiede.

Art. 51. Le decisioni che portano rifiuto d’iscrizione, o pronunziano cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque dalla loro data agli individui, la cut iscrizione o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi.

Quelle che rigettano domande di cancellazione o di rettificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al reclamante, quanto all’individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia.

La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dal governatore, sehtito il Consiglio di Governo, terrà luogo di notificazione agl’individui, la cui iscrizione sarà stata ordinata o rettificata.

Art. 52. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli, il governatore procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare ed affiggere il suo decreto e la ‘tabella delle rettificazioni state approvate.

Art. 53. L’elezione dei deputati, in qualunque periodo dell’anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.

Sino alla revisione dell’anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni, fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e politici, in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 54. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una derisione pronunziata dal governatore in Consiglio di Governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere