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documenti parlamentari

la sua azione avanti alla Corte di appello con produrre i titoli che danno appoggio al suo richiamo.

La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni 10, qualunque sia la distanza dei luoghi, così al governatore, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione avesse rigettata una domanda di iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l’azione non potrà intentarsi che dall’individuo del quale si sarà promossa l’iscrizione nella lista.

Art. 55. La causa sarà decisa sommariamente, ed in via di urgenza, senza che sia d’uopo del ministero di causidico od avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall’uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, non che il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 56. Il governatore, sulla notificazione che gli verrà fatta della profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 57. Se vi è ricorso in cassazione, la Corte provvederà sommariamente in via d’urgenza, come innanzi alla Corte di appello.

Art. 58. L’appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 59. I ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire, su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l’estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all’articolo 48 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tale titolo riscuotersi dai ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 60. Dovrà darsi comunicazione delle liste annualie delle tavole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne copia.

Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno ed esporle in vendita.

Art. 61. Gli elettori riceveranno dal sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei collegi elettorali, un certificato comprovante l’iscrizione loro sulle liste dell’anno.

TITOLO III.

dei collegi elettorali.


Art. 62. Ogni collegio elegge un solo deputato.

Il numero dei deputati per tutto il regno è di 260, distribuiti come segue:

Quella di Alessandria ne elegge 21
Annecy 8
Bergamo 12
Brescia 16
Cagliari 12
Chambéry 10
Como 15
Cremona 11
Cuneo 20
Genova 22
Milano 30
Nizza 8
Novara 19
Pavia 14
Sassari 7
Sondrio 4
Torino 34

La distribuzione dei collegi elettorali è regolata in ciascuna provincia per circondari nel modo apparente dalla tabella annessa alla presente legge e che fa parte di essa.

Art. 65. I collegi elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori convengono nel luogo del distretto elettorale od amministrativo che il Re stabilisce; essi non potranno occuparsi d’altro oggetto che dell’elezione dei deputati; ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdetta; non possono farsi rappresentare.

Art. 64. I collegi elettorali s’intendono divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono, semprechè il numero degli elettori inscritti non sia al di sotto di quaranta. Ove gli elettori non giungano a questo numero, il mandamento verrà aggregato per decreto reale alla sezione la più vicina dello stesso collegio elettorale.

Art. 65. Nei collegi in cui una simile divisione non può aver luogo, e nei mandamenti più popolosi, gli elettori, ove il loro numero non oltrepassa i quattrocento, si riuniscono in una sola assemblea;se vi eccedono questo numero, si dividono pure in sezioni. Ogni sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del deputato che il collegio ha da scegliere.

Art. 66. Ove il decreto di convocazione dei collegi non disponga altrimenti, gli elettori delle sezioni che comprendono tutto un mandamento si riuniscono al capoluogo del mandamento stesso.

Negli altri casi ogni sezione sarà formata di comuni o frazioni di comuni i più vicini fra loro;sarà assegnato un luogo distinto per l’adunanza degli elettori di ciascuna sezione. Sarà lecito, dove il numero delle sezioni lo esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre sezioni, in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato.

Art. 67. Avranno la presidenza provvisoria dei collegi e sezioni elettorali sino alla nomina elettiva dei loro presidenti, nei luoghi dove risiede una Corte d’appello, i presidenti e consiglieri della Corte per ordine d’anzianità.

Nei luoghi che non sono sede di una Corte d’appello, ma di un tribunale di circondario, il presidente, e dopo di lui i vicepresidenti, i giudici effettivi od aggiunti per ordine d’anzianità;

Negli altri luoghi i sindaci, gli assessori ed i consiglieri comunali anche per ordine d’anzianità.

Riunendosi nel luogo medesimo più collegi, o più sezioni di collegio, si terrà per la presidenza provvisoria la stessa regola; al collegio elettorale od alla sezione più numerosa presiederanno i superiori di grado o più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori provvisorii.

L’ufficio composto del presidente e dei quattro scrutatori provvisorii nominerà il segretario, che non avrà se non voce consultiva.

Art. 68. La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell’adunanza durante il corso delle operazioni del collegio o sezione di collegio elettorale.

Art. 69. Il collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e gli scrutatori definitivi, e l’ufficio così definitivamente composto nomina il segretario pur definitivo, non avente anch’esso se non voce consultiva.

Art. 70. Se il presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l’ultimo scrutatore sarà colui che negli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suf-