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regolamento del senato del regno



Art. 43. La discussione generale s’aggirerà sull’essenza e sul complesso della proposizione.

La discussione particolare s’aprirà sopra ogni articolo secondo l’ordine e sugli emendamenti che vi si riferiscono e che si propongono.

Art. 44. Gli emendamenti sono proposti per iscritto e deposti sul tavolo del Presidente.

Art. 45. Se un emendamento dopo essere sviluppato dal suo autore, non è appoggiato da quattro membri, non dà luogo ad alcuna deliberazione.

Il Senato può rimandare l’emendamento od alla Commissione stessa che fece il rapporto sulla proposta, o negli Uffizi, o ad una nuova Commissione: il Senato può pure sospendere la deliberazione.

Art. 46. Dopo la discussione generale il Presidente consulta il Senato se esso passa alla discussione degli articoli.

Art. 47. Se la discussione è rimandata ad un’altra seduta, gli emendamenti, col nome de proponenti, sono stampati e distribuiti a ciascun membro.

Art. 48. Benchè la discussione sia stata aperta dopo una proposizione, l’autore di questa può ritirarla, e così far cessare la discussione; ma se un altro membro del Senato la ripiglia, la discussione continua.

Art. 49. Ogni risoluzione del Senato è presa a maggiorità assoluta de’ votanti, salvo a quanto è in contrario stabilito dal presente regolamento, per riguardo alle elezioni. In caso d’eguaglianza di voti la proposizione rimane rifiutata.

Art. 50. Il Senato non può pigliare alcuna risoluzione se la maggiorità de’suoi membri non è presente e non piglia parte alla votazione.

Art. 51. Il risultato delle deliberazioni del Senato è proclamato dal Presidente con questa formola: il Senato adotta o il Senato rigetta.

Art. 52. Ogni proposizione che il Senato non ha presa in considerazione o che avrà rigettata dopo discussione non può essere ripresa nel corso della sessione.

CAPO IV.

Degli Uffizi e delle Commissioni.


Art. 53. L’assemblea si divide per estrazione a sorte in cinque Uffizi.

Art. 54. Ogni Uffizio nomina alla maggiorità assoluta un Presidente, un Vice-presidente ed un Segretario.

Art. 55. Ogni mese gli Uffizi saranno a sorte rinnovellati. Si verrà perciò di nuovo alla nomina d’un Presidente, d’un Vice-presidente e d’un Segretario pure a maggioranza assoluta.

Art. 56. Ogni uffizio esamina le proposizioni e gli emenda menti che gli sono mandati, secondo l’ordine indicato dal Senato.

Dopo l’esame, esso nomina un relatore alla maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 57. Quando tre degli Uffizi avranno nominato i loro relatori, questi si riuniscono in Uffizio centrale e discutono insieme.

Terminata questa discussione essi nominano alla maggioranza assoluta un relatore che fa al Senato un rapporto il quale sarà stampato e distribuito almeno 24 ore prima della discussione che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che il Senato determini altrimenti.

Art. 58. Ove l’autore d’una proposizione non fosse della Commissione incaricata di discuterla, egli avrà il diritto d’assistere alla seduta della Commissione senza voce deliberativa.

Art. 59. Ogni Commissione elegge nel suo grembo stesso a maggioranza assoluta un Presidente ed un Segretario, e per ogni affare un Relatore.

Art. 60. Il Senato nomina fra i suoi membri nel corso della sessione due Commissioni permanenti.

Una Commissione di finanze e di contabilità, ed una Commissione d’agricoltura, d’industria e di commercio.

Art. 61. Queste Commissioni sono composte di cinque membri, o più, caduna.

Art. 62. I membri di queste Commissioni sono nominati a scrutinio segreto ed a maggiorità assoluta, conformemente all’art. 7, e per ischeda a scrutinio di lista.

Art. 63. Le due Commissioni permanenti sono incaricate ciascuna nella materia per la quale sono nominate:

1.° Di fornire al Senato tutti i ragguagli ch’esso le incarica di raccogliere sopra una proposizione.

2.° Di esaminare le proposizioni che il Senato loro rimanda, di fare un rapporto e di presentare conclusioni motivate su queste proposizioni.

3.° Di preparare per il Senato progetti di risoluzioni.

Art. 64. Indipendentemente dalle Commissioni permanenti il Senato può formarne altre per la disamina d’una o più proposizioni, sia per elezione allo scrutinio od alla maggioranza assoluta o relativa, sia per estrazione a sorte, sia pure anche per mezzo dello stesso Presidente se il Senato lo dimanda.

CAPO V.

Delle Deputazioni e degli Indirizzi.


Art. 63. Le deputazioni sono estratte a sorte. Il Senato determina il numero dei membri che le compongono. Il Presisidente od uno dei vice-presidenti ne fanno sempre parte e parlano in loro nome.

Art. 66, I progetti d’indirizzi sono redatti da una Commissione composta del Presidente del Senato e di cinque membri, ciascuno scelto nel suo proprio uffizio, o dal Senato in seduta, ma sempre a maggioranza assoluta. Questi progetti sono sotto messi all’approvazione del Senato e trascritti appena approvati nel processo verbale delle sedute.

CAPO VI.

De' Processi verbali, dell'Estensore, e de' Questori.


Art. 67. Un estensore di processi verbali non tolto fra i membri del Senato è nominato da esso. Egli è sempre revocabile. Il modo di nomina è quello indicato nell’art. 7.

Art. 68. L’estensore è incaricato di redigere sotto la sovr’intendenza dell’uffizio del Senato i processi verbali.

Egli invigila inoltre quanto il Senato ordina di stampare, la correzione delle prove e la spedizione degli stampati.

Art. 69. I processi verbali sia delle sedute pubbliche che delle segrete, immediatamente dopo adottatane la redazione, sono trascritti su due registri e sottoscritti dal Presidente e da uno de Segretari.

Art. 70. Il Senato può deliberare che non vi sarà processo verbale nella sua seduta segreta.

Art. 71. Quando il Senato si forma in seduta segreta, l’estensore si ritira, eccetto che il Senato non determini altrimenti.

Art. 72. In caso di malattia o di legittima assenza dell’estensore, uno de’segretari del Senato ne fa le veci.

Art. 73. I processi verbali sono stampati e distribuiti a cia-