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regolamento del senato del regno



scun membro del Senato, come pure ogni documento di cui il Senato ordina la impressione.

Art. 74. I questori sono incaricati di tutte le misure relative al cerimoniale ed alle spese del Senato.

Art. 75. Essi si concertano coi questori della Camera de deputati per le misure che interessano in comune le due Camere.

CAPO VII.

Della Biblioteca, degli Archivi, e del Bibliotecario-archivista del Senato.


Art. 76. La biblioteca e gli archivi del Senato sono sotto la sovr’intendenza dei questori.

Art. 77. Le attribuzioni del bibliotecario-archivista, oltre la cura della biblioteca sono: il deposito della corrispondenza relativa al Senato; la formazione delle liste, l’elenco delle morti e delle demissioni, dei congedi, dei passaporti, ecc. ecc.

Art. 78. Il bilancio del Senato contiene ogni anno una somma per la biblioteca.

I questori comprano con questa somma i libri ed i documenti giudicati più utili al Senato.

Art. 79. Nessun libro può essere tolto dalla biblioteca che da uno dei Senatori e per mezzo di una ricevuta. Nessun membro non potrà tenere presso di sè un libro più di due volte 24 ore.

CAPO VIII.

Della Polizia del Senato e delle Tribune.


Art. 80. La polizia del Senato spetta a se stesso, ed è esercitata in suo nome dal presidente che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

Art. 81. Nessuna persona straniera al Senato, sotto verun pretesto, può introdursi nel recinto della sala ove risiedono i suoi membri.

Art. 82. In tutto il tempo che dura la seduta le persone che sono nelle tribune pubbliche devon rimanere a capo scoperto ed in silenzio, nè posson dar segni di approvazione, o disapprovazione.

Art. 83. Tutte le persone che turberanno l’ordine, saranno sull’istante escluse dalle tribune, e tradotte tosto, se è necessario, avanti alla autorità competente.

Questi due articoli saranno stampati ed affissi a tutti gli ingressi alle tribune.