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REGOLAMENTO

DELLA

CAMERA DEI DEPUTATI



CAPO I.

Dell'Ufficio provvisorio e della verificazione dei poteri.


Art. 1. All’apertura della sessione il decano d’età occupa il seggio della presidenza: ed i quattro Deputati più giovani esercitano le funzioni di segretari.

Art. 2. La Camera si divide col mezzo d’estrazione a sorte in sette Uffizi per verificare i Poteri.

Art. 3. Tutti i membri eletti pigliano parte sia a questa verificazione, sia alla votazione dell’intera assemblea per questo eſfetto; nessuno potendo esserne escluso infinattanto che l’assemblea non abbia deliberato che la sua elezione è sospesa (ajournée), od annullata.

Art. 4. I processi verbali d’elezione corredati dai documenti giustificativi sono divisi fra i sette Uffizi; e ciascuno di essi nomina un relatore incaricato di presentare alla Camera il lavoro del proprio Uffizio.

Art. 5. La Camera pronunzia sulla validità delle elezioni, ed il Presidente proclama Deputati coloro i cui poteri sono stati dichiarati validi.

CAPO II.

Ufficio definitivo.


Art. 6. La Camera dopo la verificazione dei poteri, procede alla elezione per tutto il corso della sessione annuale:

1.° D’un Presidente;

2.° Di due vice-presidenti con ischeda a scrutinio di lista;

3.° Di quattro segretari con ischeda a scrutinio di lista;

4°. Di due questori con ischeda a scrutinio di lista.

Art. 7. Tutte queste nomine debbono essere fatte alla maggiorità assoluta.

Tuttavia al terzo giro di scrutinio, che è quello della ballottazione, la maggiorità relativa è sufficiente.

Nel caso di parità nei voti la nomina cade sul maggiore d’età.

Le schede a scrutinio di lista portano scritti tanti nomi quante sono le nomine a farsi; il bollettino che conterrà un numero di nomi oltre il bisogno, non sarà valevole che pei primi sino a concorrenza del numero necessario.

Art. 8. I segretari verificano il numero dei votanti. Sei scrutatori estratti a sorte fanno lo spoglio dello scrutinio ed il Presidente ne proclama il risullato.

Art. 9. Appena la Camera è costituita, essa ne informa il Re ed il Senato.

Art. 10. Le funzioni del Presidente sono le seguenti:

Mantenere l’ordine nella Camera, concedere la parola, far osservare il regolamento, posare le quistioni, annunziare il risultato delle deliberazioni della Camera, portare in nome di essa la parola ed in conformità del sentimento dalla medesima espresso.

Egli non può prendere la parola nella discussione, eccetto che per presentarne lo stato, e ricondurla alla quistione nel caso che se ne sia allontanata. Se egli desidera discutere è d’uopo che lasci lo stallo presidenziale, nè può riprenderlo se la discussione sulla materia vertente non è terminata.

Art. 11. Le funzioni dei segretari sono:

Sovrintendere alla redazione del processo verbale, farne lettura, inscrivere per la parola i Deputati secondo l’ordine della loro domanda, dare lettura delle proposizioni, emendamenti ed altri documenti che devono essere comunicati alla Camera, tener nota delle sue risoluzioni, fare l’appello nominale, tener nota dei voti; in una parola far lutto quanto compete all’Ufficio della Camera.

I segretari possono parlare nelle discussioni, ma solo dalla tribuna.

Art. 12. Il Presidente ed i segretari rimandano agli Uffizi i documenti relativi agli affari che debbono esservi discussi.

CAPO III.

Delle sedute della Camera.


Art. 13. Il Presidente apre ed annuncia la chiusura delle sedute: quando è al termine, dopo consultata la Camera, indica l’ora d’apertura della seduta seguente, e l’ordine del giorno, il quale sarà affisso nella sala.

Art. 14. Ogni seduta comincia colla lettura del Processo verbale della seduta precedente.

Se sorge una reclamazione contro la sua redazione, uno dei segretari ha la parola per dare i necessari schiarimenti.

Se ciò non ostante la reclamazione sussiste, il Presidente piglia l’avviso della Camera.

Se la reclamazione è adottata, l’ufficio è incaricato di presentare nella stessa seduta, od al più tardi nella seguente, una nuova redazione conforme alla deliberazione della Camera.

Art. 15. Il Presidente, o sul suo ordine un segretario, dopo il processo verbale, dà conoscenza alla Camera, in ciascuna seduta, de’ messaggi, lettere ed altri indirizzi che la concernono, salvo gli scritti anonimi.

Art. 16. Un segretario presenterà quindi un’idea sommaria delle petizioni indirizzate alla Camera dall’ultima seduta: esse saranno quindi spedite alla Commissione delle petizioni, dove ogni Deputato può prenderne comunicazione.

Art. 17. Il Presidente farà fare poscia l’appello nominale, e