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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1848.pdf/63

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regolamento della camera dei deputati



Art. 2. La tribuna destinata al pubblico sarà divisa in varie sezioni numerate.

In ogni sezione sarà un usciere incaricato di vegliare alla osservanza dell’articolo 1.º e di eseguire gli ordini del Presidente

Art. 3. Gli uscieri, in seguito all’ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l’ordine.

Qualora non si conosca la persona o le persone da cui vien cagionato il disordine, il Presidente comanderà che sia sgombrata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

Art. 4. La sezione o le sezioni fatte sgombrare, rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta.

Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno muniti di regolare biglietto d’entrata.

Art. 5. In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all’autorità competente.

Art. 6. Le presenti disposizioni saranno stampate ed affisse all’ingresso di ciascuna sezione.

Art. 7. Gli articoli 88 e 89 del regolamento della Camera sono abrogati.