Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/115

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equamente compartite; i beni territoriali dell’asse ecclesiastico avranno bensì a subire una trasformazione mercè la la loro conversione in rendite sul debito pubblico delio Stato, ma non saranno perciò confusi coi beni demaniali, e le dette rendite saranno mai sempre impiegate in usi ecclesiastici. La quota di annuo concorso da imporsi sui vari enti e corpi morali cbe non sono colpiti dalla soppressione è regolata dagli stessi principii, nè si potrebbe confondere con quella tassa che venne introdotta dalla legge 23 marzo 1831, perchè quella riveste il carattere di una vera imposta a favore dello Stato; questa invece non è che una operazione suggerita dalla sola necessità di conseguire l’effetto che le rendite ecclesiastiche debbano bastare al sostentamento dei ministri della religione, ed a correggere quell’ingiustizia di riparto per cui agli uni abbonda il superfluo, aientrechè gli altri difettano del necessario. Signori, le ragioni che persuasero la presentazione di questo progetto di legge erano vive e stringenti ; ma vi sono ora altri aggiunti che la rendono maggiormente necessaria. I poteri dello Stato, fermi nella coscienza del loro diritto, senza invadere il campo d’un altro potere, nè tollerando l’invasione del proprio, col sancire questa legge renderanno omaggio ai principii del nostro diritto pubblico ed alle antiche tradizioni della monarchia. Il Governo pertanto confida nella saviezza del Senato, a cui la conservazione di tali principii, di tali tradizioni è naturalmente raccomandata. PROGETTO DI LEGGE. Art. 1. Tutte le comunità e gli stabilimenti di qualsivoglia genere degli ordini monastici e delle corporazioni regolari e secolari esistenti nello Stato seno soppressi. fe ayvenire simili comunità e stabilimenti non potranno essere legalmente costituiti cbe in forza di legge. Sono eccettuate dalla soppressione, ecc., il resto come nel progetto proposto dalla Commissione della Camera. Art. 2. Identico alla proposta della Commissione della Camera. Art. 3. Dal giorno della promulgazione della presente legge le disposizioni contenute négli articoli 714 e 925 del Codice civile non saranno ulteriormente applicabili alle persone appartenenti alle comunità e stabilimenti soppressi in forza dell’articolo I. Quelle persone saranno senz’altro nella condizione contemplata dall’articolo 715. Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, li, 12, 13 e 14. Identici alla proposta della Commissione della Camera. Art. 20. Ogni altra vendita dovrà farsi ai pubblici incanti. Però dopo la deserzione di due incanti, ovvero se si tratti di stabili o mobili, il cui valore non ecceda le lire 1000, è autorizzata la vendita a trattative private. Il Governo è pure autorizzato a vendere ai patroni laici a trattative private i beni separati per l’adempimento dei pesi, e quelli che sarebbero spettati al patrono ecclesiastico contemplati sotto le lettere a) b)d) dell’articolo 9, sopra stima a farsi da tre periti eletti, uno dal Governo, l’altro dai patroni, ed il terzo dal tribunale del luogo in cui siano situali i beni. Nei benefizi di patronato laicale è fatta facoltà al patrono di evitare la separazione accennata all’alinea a dell’articolo 9, pagando per l’adempimento dei pesi un capitale corrispondente al loro ammontare. li prezzo che si ricaverà dalle alienazioni contemplate nel precedente articolo 19, e nel presente, sarà versato nella cassa delio Stato, e formerà un’apposita categoria del bilancio attivo. In corrispondenza però delle somme che saranno così versate, il ministro delle finanze emetterà a favore della cassa, di cui all’articolo 6, cedole a carico delio Stato, conformi a quelle di cui all’articolo 18, e portanti la stessa rendita. Art. 21. Però i quadri, le opere di scultura, i libri, i manoscritti ed i monumenti artistici e storici non potranno essere venduti. Una Commissione, composta di due membri eletta dal Senato, di due membri eletti dalla Camera dei deputati fra i loro membri e del presidente nominato dal Governo, sarà incaricata di esaminare i detti oggetti e di proporne la destinazione alle pinacoteche ed alle biblioteche dello Stato e dei municipi. Le opere, di cui si avranno più esemplari, é che potrebbero più specialmente servire alla educazione ed istruzione della gioventù, saranno date alle biblioteche dei collegi nazionali. La stessa Commissione proporrà pure i provvedimenti opportuni per la conservazione degli affreschi e degli edifizi di storica importanza. La destinazione degli oggetti sopra indicati alle pinacoteche ed alle biblioteche sarà fatta con decreti reali pubblicati nella gazzetta ufficiale. Art. 22 e 23. Identici agli articoli 21 e 22 della proposta della Commissione della Camera. Relazione fatta al Senato il 7 aprile 1855 dalVuffìeio centrale composto dei senatori Des Ambrois, Salili Ludovico, Di Collegno Giacinto, Sclopis e Colia, relatore. Signori ! — Non vi faccia meraviglia che a riferire un progetto di legge cosi importante, eom’è questo, in cui si tratta di abolire comunità monastiche e religiosi stabilimenti, di alienarne i beni, e di ripartirne le sostanze, l’ufficio centrale, da voi incaricato di farne esame, abbia voluto che ne sia relatore innanzi al Senato chi assai meno di altri commissari sembrava chiamato a quest’uffizio da coltivati studi, e da frequente trattazione di simili controversie. Ciò parve comandato da una combinazione di voti così fatta, che rese me solo consenziente in entrambe le proposte da cui si ottenne una maggioranza di voti nell’uffizio. Ma questa combinazione medesima fece sì che l’ufficio centrale riconoscesse conveniente di dare a questa relazione la forma di una semplice narrazione da cui risulti il modo in cui si formarono le accennate maggioranze, e le discussioni che condussero l’uffizio a chiudere ii suo lavoro con questo risultato. La quale determinazione, rendendo assai più facile il còmpito del relatore, m’indusse ad accettarne dopo lunga esitanza l’incarico, che senza di ciò avrei dovuto più ostinatamente rifiutare, come assai troppo superiore alle mie forze. Signori, il progetto di legge, che ora vi rassegniamo per le vostre determinazioni, fa Dell’ufficio centrale sottoposto a qnell’esame coscienzioso e profondo che la sua importanza richiedeva. Ma dopo una grave ed assai prolungala discussione, anche sugli effetti presumibili, sia dell’adozione, o sia del rifiuto di questa legge, procedendo a deliberare intorno alle proposte che fossero da presentarsi al Senato, l’ufficio centrale dividevasi in tre diverse opinioni, delle quali è debito del relatore di rendere conto partitamente per la ra-