Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/159

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lievi del collegio miniare, che avrà in esso goduto di pensione o di mezza pensione gratuita, di non poter continuare ad averta nell’Accademia, quantunque idoneo, e fors’anco di non poter proseguire nella carriera militare, a cui si è destinato da fanciullo ; ma quantunque siasi avuto di mira principalmente di far sì che l’elemento militare fornito dal collegio si trovi nell’Accademia in maggioranza, fu reputato tuttavia necessaria questa disposizione affinchè gli studi del collegio non si rallentino, e ne cadano a! disotto di quelli degli altri istituti di pubblica istruzione. Abbiamo svolto in questa relazione le considerazioni ed i principii che hanno presieduto alla compilazione del progetto di legge presentato alle sapienti discussioni della Camera. In esso sono tracciate le basi del nuovo organamento dei due istituti, e sono stabilite le disposizioni concernenti la finanza dello Stato. E riservato alla prerogativa reale di determinare più particolarmente l’ordinamento secondo il quale la legge avrà esecuzione ; affinchè però lu Camera ne sia pienamente informata, le comunichiamo i progetti di reali decreti nei quali sono svolti i più minuti particolari dell’attuazione che il Governo si propone di dare alla legge. PROGETTO DI LEGGE. Art. i. Il collegio pei figli di militari e la regia Accademia militare saranno riordinati allo scopo di fornire uffiziali al regio esercito in proporzione coi bisogni, e secondo la legge 15 novembre 1883, per l’avanzamento nel regio esercito. Art. 2. Il loro nuovo ordinamento sarà stabilito per decreti reali aventi per ba'se le disposizioni della presente legge. TITOLO I. COLLEGIO MILITARE. Art. 3, Il primo di detti istituti avrà la denominazione di collegio militare, e sarà preparatorio al secondo. Art. 4, il collegio militare sarà un istituto diistruzione tecnica, in cui sarà dato un insegnauiento analogo a quello dei corsi speciali instituiti dalla legge 4 ottobre 1848 pei collegi-convitti nazionali, dirigendo l’educazione g l’istruzione degli allievi ad abilitarli ad essere ammessi neiia regia militare Accademia. Art. 5. Esso comprenderà 400 allievi convittori. Art. 6. Il corso degli studi consterà di cinque anni. Art. 7. Per essere ammessi nel collegio i giovani dovranno essere nell’età degli ti anni compiti ai 13, e comprovare di avere sostenuto con successo, in uno dei collegi nazionali, gli esami del corso d’istruzione primaria. Potranno tuttavia essere ammessi anche nei 14° e ne! 15° anno di età, quando risultino inoltre, per via di esami, capaci di passare immediatamente i primi al secondo anno di corso ed i secondi a! terzo. Art. 8. lì prezzo della pensione sarà di lire 800 annue. Sarà inoltre pagata, pel corredo di ciascun allievo al suo ingresso ne! collegio, una somma da fissarsi ne! decreto reale menzionato all’articolo 2. Art. 9. Gli allievi non saranno ammessi a ripetere più di un anno lo stesso corso annuale, nè potranno rimanere nel collegio oltre al 19° anno di età. Art. 10. Compiuto con successo il corso del collegio, gli allievi che intenderanno intraprendere la carriera militare, avendo attitudine fisica per ia medesima, saranno ammessi alla regia Accademia militare ; gli altri che non si troveranno nelle stesse disposizioni potranno aspirare alle medesime carriere e prerogative che sono e che potranno essere in avvenire attribuite agli allievi sortenti dagli istituti d’istruzione tecnica. TITOLO II. REGIA ACCADEMIA MILITARE. Art. lf. La regia Accademia militare conserverà la sua denominazione attuale, e continuerà ad avere per istituto di formare i giovani uffiziali da fornirsi alle varie armi del regio esercito per essere destinati ai corpi a tenore degli articoli b e 14 della legge sull’avanzamento già menzionata. Art. 12. Essa comprenderà 250 allievi convittori. Art. 13. Sarà divisa in due distiuti corsi di studio, cioè uno per la fanteria e ia cavalleria ed uno per l’artiglierìa e per il Genio militare. Il primo consterà di tre anni, il secondo di quattro. Art. 14. L’ammessione nell’Accademia s’intenderà aver luogo per il primo anno del corso per ia fanteria e cavalleria. L’ammessione nel corso per l’artiglieria e per il Genio sarà limitata al numero di allievi prestabilito ogni anno dal ministro della guerra, ed avrà luogo in seguito ad un esame di concorso che sarà aperto fra i nuovi ammessi nell’Accademia. Art. 15. Per essere ammessi i giovani dovranno, all’epoca del loro ingresso nell’istituto, essere nell’età dei 16 anni compiti ai 18. Dovranno inoltre, se non escono dai collegio militare: a) Avere compito il corso d’istruzione secondaria, compreso il corso di filosofia, oppure il corso d’istruzione tecnica, comprovando di averne sostenuto gli esami con successo in un istituto d’istruzione pubblica ; b) Superare gli esami di ammessione, che saranno identici a quelli di uscita da! collegio militare, e dovranno darsi dalla medesima Commissione a tenore di un programma che sarà stabilito dal ministro della guerra e pubblicato nella gazzetta ufficiale. Art. 16. I militari i quali abbiano almeno un anno di buon servizio potranno essere ammessi agli esami di cui al § 6 del precedente articolo, e, quando li superino felicemente, potranno entrare neU’Accademia militare sino all’età di 22 anni compiuti se caporali o soldati, e di 23 se sott’ufficiali. Art. 17. Il prezzo delia pensione sarà di lire 1200 annue. Ogni allievo dovrà inoltre, al suo ingresso nell’istituto, provvedersi del corredo che sarà stabilito col decreto menzionato all’articolo 2. Art. 18. Non potrà ripetersi lo stesso corso annuale più di un anno, nè più. di una volta nell’intiero corso. Art. 19. Gli allievi che avranno compiuto con successo il corso per la fanteria e cavalleria, ed avranno idoneità fisica ai servizio militare, saranno promossi al grado di sottotenente nelle armi sopraddette. Art. 20. Gli allievi del corso per l’artiglieria e pel Genio saranno, al compimento del terzo anno, promossi al grado di sottotenente nell’istituto stesso, ed al termine del corso saranno destinati col medesimo grado ai corpi dell’artiglieria e del Genio come allievi del corso complementare speciale. Superati gli esami di questo corso saranno promossi al grado di luogotenente ed ammessi definitivamente a far carriera nell’arma in cui sono entrati.